La vicenda della cosiddetta “galleria dei veleni” Tescino, lungo la superstrada Terni–Rieti, è ormai un caso emblematico di come sicurezza sul lavoro nei cantieri, inquinamento industriale e malattie professionali da agenti chimici possano intrecciarsi in modo drammatico.
Nel corso degli scavi della galleria, infatti, sono comparse infiltrazioni d’acqua dalla volta che, secondo la perizia tecnica disposta dal GIP del Tribunale di Terni, non erano semplici acque di falda, ma “acque naturali contaminate” da molteplici inquinanti: cromo totale, cromo VI (cromo esavalente), nichel, alluminio, antimonio, manganese e nitriti, con concentrazioni superiori ai limiti fissati dalla normativa.1
I consulenti tecnici Ivo Pavan e Massimo Satta, incaricati dal giudice, hanno individuato nel cromo esavalente il vero “tracciante” per risalire alla fonte della contaminazione. Il Cr VI, ricordano, è presente nei percolati delle discariche industriali contenenti scorie e fanghi di acciaieria, mentre non è rinvenibile nel percolato dei rifiuti urbani.1 Da qui la conclusione che le discariche di rifiuti industriali nell’area – e non la discarica di rifiuti solidi urbani – rappresentano l’unica fonte rilevante di cromo esavalente di origine antropica che alimenta le infiltrazioni nella galleria.1
Una tesi che contrasta con la versione istituzionale secondo cui la discarica industriale di vocabolo Valle, in gestione al gruppo siderurgico, non avrebbe registrato contaminazioni grazie ai sistemi di impermeabilizzazione.1 2
La “pioggia chimica” in galleria e la vita rovinata di un lavoratore
In questo scenario si inserisce la storia di Alessandro Ridolfi, che rende la “galleria dei veleni” un caso paradigmatico di infortunio sul lavoro da esposizione chimica. Nel 2009, mentre lavora al cantiere della galleria Tescino, Ridolfi viene investito da una vera e propria “pioggia” che scende dalla volta del tunnel, una pioggia che – come emergerà – non era affatto acqua innocua.3 Da quell’episodio, racconta, la sua vita diventa un incubo: sviluppa una polisensibilizzazione ad allergeni multipli (cromo e metalli pesanti), con dermatite eczematosa diffusa in tutto il corpo, patologia definita incurabile dagli specialisti che lo hanno seguito.3
Del caso si occupano clinici di primissimo piano in medicina del lavoro, come il professor Pietro Apostoli e il professor Antonio Cristando, che riconoscono un preciso nesso eziologico tra l’episodio in galleria e la malattia.3 Il Tribunale di Arezzo arriva ad accertare la presenza di un danno grave e permanente eziologicamente connesso all’infortunio subito nella galleria Tescino, riconoscendo che quella “pioggia chimica” è stata l’innesco di una menomazione destinata a segnare per sempre la vita del lavoratore.3 Un infortunio che nasce dall’ambiente di lavoro, ma che affonda le radici in una contaminazione ambientale di più ampio respiro.
Per chi si occupa di infortuni mortali e gravemente invalidanti, il caso Ridolfi mostra come l’esposizione a sostanze chimiche – anche se concentrata in un singolo episodio – possa configurare non solo un infortunio indennizzabile, ma anche una malattia professionale da cromo esavalente e metalli pesanti, con risvolti medico-legali e risarcitori rilevantissimi.1 3
Normativa sicurezza sul lavoro: D.Lgs. 81/2008, agenti chimici e cromo esavalente
Per inquadrare giuridicamente la “galleria dei veleni”, occorre partire dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). Il datore di lavoro è gravato dall’obbligo di:
- effettuare una valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (compresi quelli da agenti chimici e cancerogeni) e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che deve essere specifico, aggiornato e calibrato sui pericoli concreti dell’ambiente di lavoro;
- adottare misure di prevenzione e protezione tecniche, organizzative e procedurali, oltre a garantire formazione e informazione adeguata, sorveglianza sanitaria e monitoraggio dell’esposizione;
- nei cantieri temporanei o mobili, rispettare i vincoli del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, che definisce una fitta rete di ruoli (committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la sicurezza, imprese esecutrici) e di obblighi di coordinamento, pianificazione e controllo delle interferenze, come chiarito dall’art. 156 e dalla più recente giurisprudenza in tema di responsabilità organizzativa del committente.
Il Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 disciplina in modo specifico l’esposizione ad agenti chimici pericolosi e cancerogeni. Il recentissimo D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135 ha ulteriormente rafforzato la tutela dei lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi, recependo la Direttiva (UE) 2022/431. Il decreto:
- introduce nuovi valori limite di esposizione professionale e valori limite biologici, anche per sostanze cancerogene e mutagene;
- impone una valutazione dettagliata del rischio chimico nel DVR, tenendo conto di quantità, modalità d’uso, possibili dispersioni, sostituzione delle sostanze più pericolose (principio di sostituzione), misure di contenimento e sistemi di protezione collettiva e individuale;
- rafforza la sorveglianza sanitaria, prevedendo la conservazione a lungo termine dei dati sanitari ed espositivi e la loro trasmissione all’INAIL.
Le linee guida regionali sul monitoraggio dell’esposizione a agenti cancerogeni ricordano che il cromo VI (e i suoi composti) è classificato cancerogeno di categoria 1A, mentre diversi composti del nichel sono cancerogeni di categoria 1B.2 In contesti in cui siano presenti fumi, polveri o acque contaminate da cromo esavalente e nichel, il datore di lavoro deve:
- eseguire campionamenti ambientali e personali secondo le norme tecniche (ad esempio UNI EN 689:1997 per la valutazione dell’esposizione per inalazione);2
- pianificare la rotazione del personale, l’uso di DPI adeguati, sistemi di aspirazione e confinamento, e adottare protocolli di emergenza qualora si verifichino infiltrazioni o rilasci accidentali.2
In un cantiere come quello della galleria Tescino, situato sotto una collina che ospita una discarica di scorie d’acciaieria, il rischio di infiltrazioni di percolati contaminati doveva rientrare a pieno titolo nella valutazione dei rischi e nelle misure di prevenzione da predisporre prima dell’avvio e nel corso dei lavori.1 2
Art. 2087 c.c., DVR e responsabilità del datore di lavoro in aree contaminate
La disciplina speciale del D.Lgs. 81/2008 si innesta sull’obbligo generale di sicurezza sancito dall’art. 2087 c.c., che impone all’imprenditore di adottare tutte le misure, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. La giurisprudenza di legittimità qualifica tale responsabilità come contrattuale: il datore risponde non solo per la violazione di norme specifiche, ma per qualsiasi mancata adozione delle misure suggerite dalla migliore scienza e tecnica del momento.
Sul piano probatorio, la Cassazione lavoro ha chiarito che:
- il lavoratore deve provare l’esistenza del rapporto, il danno e il nesso causale tra danno e prestazione lavorativa;
- il datore deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie e che il danno è derivato da causa a lui non imputabile.
In altre parole, grava sul datore l’onere di provare la non nocività dell’ambiente di lavoro e la completezza della prevenzione. La Suprema Corte ha inoltre ribadito che il datore è tenuto ad “analizzare e individuare con la massima specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda”, aggiornando periodicamente il DVR. La delega a RSPP o consulenti non lo esonera da tali doveri.
Applicando questi principi al contesto della galleria Tescino, il datore di lavoro del cantiere avrebbe dovuto:
- inserire nel DVR un’analisi espressa del rischio derivante dalla prossimità della discarica industriale di vocabolo Valle, considerata la potenziale percolazione di Cr VI e altri metalli pesanti verso il tunnel;1 2
- predisporre misure strutturali e procedurali per fronteggiare eventuali infiltrazioni contaminate (barriere, drenaggi, sistemi di captazione e convogliamento sicuro, monitoraggio chimico delle acque di infiltrazione);
- vietare l’accesso o sospendere i lavori nelle zone interessate da “piogge chimiche” fino alla totale messa in sicurezza, fornendo nel frattempo DPI avanzati e protocolli di decontaminazione;
- garantire formazione mirata sui rischi legati a cromo esavalente e metalli pesanti, anche richiamando la loro classificazione come agenti cancerogeni di massimo allarme.2
La giurisprudenza in materia di esposizione a sostanze tossiche e cancerogene – come la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro su lavoratori esposti a sostanze tossiche e cancerogene in uno stabilimento industriale, senza adeguati impianti di aerazione, barriere e DPI – mostra che l’assenza di misure tecniche adeguate porta a riconoscere la responsabilità datoriale per le patologie insorte. In casi simili, i dirigenti sono stati chiamati a rispondere anche per disastro ambientale e omissione di cautele antinfortunistiche, a dimostrazione del legame stretto tra ambiente contaminato e sicurezza sul lavoro.
Discariche industriali e responsabilità “esterna”: nesso con il cantiere e profili penali
La perizia Pavan–Satta non si limita a descrivere le infiltrazioni, ma collega la presenza di Cr VI in galleria ai percolati delle discariche di scorie e fanghi di acciaieria e non alla discarica di rifiuti urbani.1 Secondo i consulenti, tali discariche industriali sono l’unica fonte antropica rilevante di cromo esavalente nell’area e la variabilità delle concentrazioni nel tempo dipende dalle diverse scorie conferite nello stabilimento.1 Questo dato apre un fronte di responsabilità ulteriore, che travalica i confini del cantiere:
- da un lato, il datore di lavoro del cantiere risponde per non avere impedito, con adeguate misure di prevenzione, che i lavoratori fossero esposti a infiltrazioni contaminate, pur operando in un contesto ad alta criticità ambientale;
- dall’altro, il gestore della discarica industriale può essere chiamato a rispondere per le emissioni e i percolati che, diffondendosi nel sottosuolo, contaminano la galleria e l’ambiente di lavoro.
Sul piano penale, oltre ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza (artt. 589 e 590 c.p.), può rilevare l’art. 451 c.p. (omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro), che punisce chi, pur avendone l’obbligo, omette cautele dirette a prevenire disastri o infortuni. Nei casi in cui le omissioni siano connotate da consapevolezza del rischio e volontà di risparmio sui costi di sicurezza, la giurisprudenza ha configurato anche il disastro ambientale tra i reati contestati ai vertici aziendali.
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Nesso causale e malattia professionale da cromo esavalente: la prova del “più probabile che non”
Uno dei nodi più complessi è l’accertamento del nesso causale tra esposizione a cromo esavalente e malattia professionale, soprattutto quando esistono concause ambientali o abitudini di vita potenzialmente rilevanti. In ambito civile, la Cassazione ha ribadito che il nesso causale va accertato secondo la regola del “più probabile che non”, basata su criteri logico–scientifici e non meramente statistici.
Un recente arresto della Cassazione lavoro (ord. 17 febbraio 2025, n. 4092) sottolinea che, nelle malattie professionali, il giudice del lavoro deve tener conto del diverso “statuto” della causalità nei tre ambiti che spesso si sovrappongono (penale, civile, previdenziale):
- nel penale, vale il criterio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”;
- nel civile, la regola del “più probabile che non”;
- nel previdenziale, una soglia probatoria specifica per l’indennizzabilità delle malattie professionali.
Una nota dottrinale sul concorso di cause e nesso causale nel processo civile evidenzia che, in presenza di molteplici fattori (es. inquinamento ambientale diffuso, esposizione lavorativa, predisposizione individuale), il giudice deve verificare se la condotta del datore di lavoro abbia incrementato in modo apprezzabile il rischio di malattia, applicando correttamente la regola del “more likely than not”.
Nel caso di Alessandro Ridolfi, la perizia medico-legale ha riconosciuto un chiaro legame eziologico tra la “pioggia chimica” in galleria e la polisensibilizzazione a cromo e metalli pesanti.3 Il Tribunale di Arezzo ha recepito tali conclusioni, accertando un danno permanente grave connesso all’infortunio.3 Ciò dimostra che anche un evento acuto di esposizione (come una infiltrazione improvvisa di acqua pesantemente contaminata) può costituire la base per il riconoscimento di una malattia professionale a decorso cronico, a cavallo tra infortunio in senso stretto e tecnopatia.
Tutela INAIL, danno differenziale e azioni risarcitorie
La vicenda della galleria Tescino si colloca anche nel quadro della tutela assicurativa INAIL e della possibilità di chiedere un danno differenziale. Il riferimento normativo è il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La giurisprudenza ha chiarito che:
- l’assicurazione INAIL copre sia gli infortuni sia le malattie professionali, anche non tabellate, purché il lavoratore dimostri il nesso causale tra lavorazione patogena e patologia;
- l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile è solo parziale: il lavoratore (o i suoi eredi) può chiedere il risarcimento del danno differenziale, cioè la differenza tra il danno civilistico integrale e quanto indennizzato dall’INAIL.
La Cassazione lavoro ha precisato che, in presenza di un fatto che costituisce reato, il giudice civile deve accertare il fatto secondo le regole della responsabilità contrattuale (colpa, nesso causale, danno), e solo dopo determinare il valore economico complessivo del danno per poi sottrarre quanto già erogato dall’INAIL. Ciò vale anche per le malattie professionali da esposizione a sostanze chimiche, come il cromo esavalente, laddove si accerti che il datore ha violato gli obblighi di sicurezza.
In casi di esposizioni chimiche complesse, la giurisprudenza ha riconosciuto la copertura INAIL e la responsabilità datoriale anche per patologie psichiche da rischio organizzativo (ad esempio stress, depressione e ansia da mobbing) quando vi sia un collegamento con l’organizzazione del lavoro. Per analogia, ciò rafforza l’idea che la tutela assicurativa e risarcitoria si estenda a tutte le forme di danno alla salute derivante da un ambiente di lavoro insicuro, sia esso inquinato da agenti chimici, fisici o organizzativi.
Conclusioni: la galleria dei veleni come paradigma di infortunio ambientale e malattia professionale
La storia della galleria dei veleni Tescino e della “pioggia chimica” che ha rovinato la vita di un lavoratore mette in luce, con forza, alcuni punti chiave per chi si occupa di incidenti mortali, infortuni gravi e malattie professionali:
- La prevenzione nei cantieri non può fermarsi ai limiti fisici dell’area di lavoro: deve includere l’analisi dei rischi provenienti dall’ambiente circostante, specialmente in presenza di discariche industriali, siti contaminati e falde inquinate.
- Il D.Lgs. 81/2008, integrato dal D.Lgs. 135/2024, impone una valutazione specifica dei rischi chimici e cancerogeni, come il cromo esavalente, e la predisposizione di misure tecniche, organizzative e di sorveglianza sanitaria adeguate.
- L’art. 2087 c.c. e la giurisprudenza di Cassazione configurano una responsabilità datoriale ampia, basata sul principio di massima sicurezza tecnicamente possibile, con inversione sostanziale dell’onere probatorio sulla non nocività dell’ambiente di lavoro.
- Il nesso causale nelle malattie professionali da sostanze chimiche si accerta, in sede civile, secondo la regola del “più probabile che non”, valorizzando le perizie medico-legali e tecniche anche in presenza di concause ambientali.
- La tutela del lavoratore è multilivello: INAIL per l’indennizzo assicurativo, azione civile per il danno differenziale, e, nei casi più gravi, responsabilità penale di datore di lavoro e gestori di siti inquinati.
In un’epoca in cui gli infortuni sul lavoro non sono più solo cadute dall’alto o schiacciamenti, ma anche esposizioni silenziose a sostanze tossiche e cancerogene, il caso Tescino è un monito: ignorare i segnali di inquinamento ambientale e non integrarli nella gestione della sicurezza aziendale può trasformare un cantiere in un luogo di infortunio ambientale permanente, con conseguenze devastanti sulla vita dei lavoratori e responsabilità giuridiche pesantissime per imprese e istituzioni.

