Morte di Gianvito Pascullo in ospedale a Bari

1. Il fatto: dal ricovero per incidente alla morte improvvisa

Gianvito Pascullo, 17 anni, originario di Palo del Colle (Bari), viene ricoverato presso l’ospedale San Paolo di Bari dopo un incidente in scooter che gli causa una frattura scomposta di tibia e perone.

Viene sottoposto a un primo intervento ortopedico e, successivamente, a un secondo intervento che viene descritto come tecnicamente riuscito: il ragazzo lascia la sala operatoria vigile, sorridente, al punto da fare con le dita il segno di vittoria, segnale di una situazione clinica che appare, in quel momento, sotto controllo.

Nella notte tra il 13 e il 14 aprile, però, la situazione precipita. Gianvito lamenta dolori importanti, chiama i sanitari, riceve una terapia farmacologica per via endovenosa e, poco dopo, va incontro a un arresto cardiaco che risulta fatale. In un primo momento ai familiari viene prospettata la possibilità di una complicanza improvvisa (come un embolo grassoso), ma le successive valutazioni cliniche indicano che il ragazzo, al netto del trauma, era sostanzialmente sano, rendendo ancora più pressante la domanda sulle cause esatte del decesso.

2. L’ipotesi di errore farmacologico: cloruro di potassio e possibile scambio di terapia

Secondo quanto emerso dalle prime notizie di stampa e dai racconti dei familiari, al centro dell’indagine della Procura di Bari vi è l’ipotesi di un grave errore nella somministrazione dei farmaci, con particolare riferimento al cloruro di potassio.

In sintesi, l’ipotesi investigativa è che:

  • il cloruro di potassio fosse previsto nella terapia del paziente ricoverato nel letto accanto a quello di Gianvito;
  • in reparto possa essersi verificato uno scambio di terapia, con somministrazione del cloruro di potassio a Gianvito anziché al paziente per cui era stato prescritto;
  • durante l’infusione il ragazzo abbia avvertito una forte sensazione di bruciore, da lui stesso vocalizzata, prima del collasso.

I genitori sottolineano la particolare pericolosità del cloruro di potassio, ricordandone l’uso in altri ordinamenti nei protocolli di esecuzione capitale, e contestano la stessa presenza del farmaco in un reparto ortopedico se non accompagnata da misure rigorosissime di controllo e sicurezza.

Si tratta, allo stato, di ipotesi in fase di accertamento, che dovranno essere confermate o smentite dagli esami tossicologici e dalle perizie medico‑legali disposte dalla Procura.

3. L’indagine per omicidio colposo

La Procura di Bari ha aperto un procedimento per omicidio colposo in ambito sanitario e ha iscritto nel registro degli indagati più operatori, tra medici e personale infermieristico.

L’iscrizione nel registro degli indagati:

  • non equivale a una pronuncia di colpevolezza;
  • è atto garantistico, necessario per permettere lo svolgimento di accertamenti irripetibili (autopsia, esami tossicologici) con la partecipazione dei consulenti di tutte le parti.

Gli accertamenti si concentrano, in particolare, su:

  1. Causa della morte
    Verificare, attraverso autopsia ed esami tossicologici, se il decesso sia riconducibile a un errore di terapia (ad esempio, somministrazione di cloruro di potassio) o ad altre complicanze non evitabili.
  2. Dinamica della somministrazione dei farmaci
    Ricostruire chi ha prescritto, preparato e somministrato ciascun farmaco, a quale paziente dovesse essere destinato, in quali dosi e con quali controlli.
  3. Eventuali profili di colpa
    Accertare se vi siano state negligenza, imprudenza, imperizia o carenze organizzative nella gestione dei farmaci e nella vigilanza sui protocolli interni.

4. Il dolore della famiglia e il diritto alla verità

I genitori di Gianvito denunciano, oltre alla tragedia della perdita del figlio, una profonda mancanza di chiarezza:

  • riferiscono di spiegazioni iniziali generiche e non convincenti;
  • lamentano un “muro di silenzio” da parte della struttura e dell’ASL;
  • chiedono non solo giustizia, ma l’accertamento pieno della verità, per evitare che episodi simili possano ripetersi.

In questa prospettiva, il caso si inserisce nel più ampio tema del diritto dei familiari a essere informati e a conoscere, in maniera trasparente, come e perché una morte in ospedale sia avvenuta.

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5. Il quadro giurisprudenziale: errori nella somministrazione di farmaci e responsabilità

Il caso di Gianvito Pascullo è ancora in fase investigativa, ma la giurisprudenza italiana offre un quadro chiaro su come vengano valutati, in generale, gli errori di terapia farmacologica con esito letale o gravemente lesivo.

5.1. Scambio di farmaco, dosi abnormi e violazione dei doveri professionali

La Corte di cassazione ha riconosciuto come particolarmente gravi le ipotesi in cui:

  • il paziente riceve un farmaco diverso da quello prescritto;
  • la dose somministrata è abnorme o incompatibile con le buone pratiche cliniche;
  • si verificano manipolazioni o scambi di confezioni che ingannano il personale.

In una recente decisione penale (Cass. pen., Sez. I, 10 gennaio 2025, n. 1059), la Cassazione ha esaminato casi di morte collegati alla somministrazione di medicinali in dosi incompatibili con la terapia corretta, valorizzando elementi quali:

  • la presenza di dosaggi imponenti di un farmaco rispetto a quanto previsto;
  • l’esistenza di confezioni apparentemente “innocue” ma in realtà contenenti un diverso principio attivo, con conseguente rischio estremo per il paziente.

Pur riferendosi a contesti diversi (es. somministrazione dolosa o comunque gravemente anomala), il principio che emerge è che lo scambio di farmaco o l’uso di dosi inadeguate costituisce una gravissima violazione dei doveri professionali, suscettibile di integrare responsabilità penale per omicidio colposo o altre fattispecie, e responsabilità civile per il danno arrecato.

5.2. Farmaci ad alto rischio e obbligo di controllo su dosaggio e tempi

Sul versante civile, la giurisprudenza ha chiarito che la struttura sanitaria e i sanitari sono responsabili anche per omissioni e carenze nei controlli relativi alla gestione dei farmaci, soprattutto quando si tratta di medicinali ad alto rischio.

In Cass. civ., Sez. III, ord. 7 aprile 2025, n. 9103, la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità della struttura dove:

  • non era stata verificata, al momento dell’intervento, la tempistica dell’ultima somministrazione di un farmaco a rischio emorragico;
  • il paziente era stato esposto a un doppio dosaggio ritenuto decisivo ai fini dell’evento dannoso.

La Corte afferma che:

  • la mancata verifica di elementi essenziali (come dosaggio e tempi di somministrazione) integra un inadempimento colposo;
  • il giudizio sulla responsabilità si basa sul criterio del “più probabile che non”: se una condotta corretta (verifica, modifica del dosaggio, scelta di un farmaco alternativo) avrebbe verosimilmente evitato l’evento, la responsabilità può essere affermata.

Questo orientamento è particolarmente rilevante quando si discute di sostanze come il cloruro di potassio, notoriamente ad alto rischio se usate in modo improprio: l’obbligo di controllo su identità del paziente, dose, modalità e velocità di infusione assume un rilievo centrale.

5.3. Nesso causale e omissioni terapeutiche

La Cassazione penale ha più volte ribadito che, nei reati omissivi in ambito sanitario, il nesso causale va valutato chiedendosi se la condotta dovuta (ad esempio, corretta scelta del farmaco, modifica della terapia, tempestiva interruzione di un trattamento rischioso) avrebbe avuto una elevata probabilità logica di evitare l’evento.

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In una decisione recente (Cass. pen., Sez. IV, 29 aprile 2025, n. 16101), la Corte ha richiamato, in un caso di gestione di terapia antibiotica e infezione grave, la necessità di:

  • verificare, sulla base della CTU, se l’interruzione o modifica del farmaco avrebbe avuto buone probabilità di prevenire l’esito fatale;
  • fondare il giudizio di responsabilità su un nesso causale accertato con criterio di alta probabilità logica, non di mera possibilità astratta.

Traslando questo approccio, nei casi di sospetta somministrazione di un farmaco potenzialmente letale:

  • occorre valutare se, senza l’errore di somministrazione (o con un corretto uso del farmaco), il decesso si sarebbe verosimilmente evitato;
  • se la risposta è positiva, il nesso causale può ritenersi integrato.

5.4. Farmaci controindicati, adeguatezza della terapia e responsabilità civile

In ambito civile, la Cassazione ha sottolineato che la scelta di una terapia farmacologica inadeguata, o la mancata somministrazione di farmaci appropriati, può costituire fonte di responsabilità quando risulti, dalla CTU, che una condotta diversa avrebbe con alta probabilità evitato l’evento.

In Cass. civ., Sez. III, ord. 5 febbraio 2025, n. 2863, la Corte richiamava un caso in cui:

  • si discuteva dell’adeguatezza della terapia rispetto al rischio di arresto cardiaco;
  • i periti avevano indicato che un diverso trattamento (farmaci adeguati, ricovero, monitoraggio, eventuale defibrillazione) avrebbe verosimilmente ridotto il rischio o evitato il decesso.

La Corte ha rimarcato che il giudice non può ignorare le conclusioni peritali sul fatto che una condotta corretta avrebbe costituito un “vantaggio” rilevante in termini di prevenzione dell’evento.

Anche se non riguarda il cloruro di potassio, il principio si applica ogni volta che una terapia errata, controindicata o insufficiente sia stata causa di un arresto cardiaco o di altro evento mortale.

5.5. Obblighi di vigilanza del medico responsabile e della struttura

Un ulteriore profilo riguarda gli obblighi di vigilanza di chi dirige o sovrintende alla gestione terapeutica.

In Cass. pen., Sez. I, 17 giugno 2025, n. 22658, la Corte ha esaminato il caso di farmaci scaduti somministrati a pazienti in una RSA, chiarendo che:

  • il medico responsabile ha l’obbligo di sorvegliare sull’intero sistema di gestione dei farmaci;
  • può rispondere per colpa anche per omesso controllo, se la mancata vigilanza consente che al paziente vengano somministrati farmaci non sicuri (nel caso, scaduti).

Questo principio è estendibile agli errori di somministrazione in reparto ospedaliero: la responsabilità non si ferma a chi materialmente inietta il farmaco, ma può coinvolgere chi è tenuto a organizzare e vigilare sul corretto funzionamento del sistema terapeutico.

6. Cosa può fare la famiglia in casi simili

In situazioni come quella di Gianvito, le famiglie possono:

  1. Richiedere tutta la documentazione sanitaria
    Cartella clinica completa, schede di terapia, registri dei farmaci, protocolli interni, relazioni interne sugli eventi avversi.
  2. Nominare un Avvocato con il suo consulente medico‑legale di parte
    Per effettuare una valutazione indipendente su:

    • correttezza degli interventi chirurgici e della gestione post‑operatoria;
    • adeguatezza e correttezza della terapia farmacologica;
    • probabilità che una condotta diversa avrebbe evitato il decesso.Agire in sede civile per il risarcimento
      Sulla base delle risultanze penali e peritali, promuovere un’azione contro struttura e sanitari, richiamando i principi giurisprudenziali in tema di:

      • nesso causale fondato sul “più probabile che non”;
      • responsabilità per errori nella somministrazione dei farmaci;
      • colpa organizzativa e obblighi di vigilanza.

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