Operaio muore in azienda meccanica nel Bolognese

Un operaio di 29 anni è morto il 13 ottobre 2025 all’interno di un’azienda meccanica di San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna. Secondo le prime informazioni disponibili, il lavoratore, originario del Bangladesh e residente a Bologna, sarebbe stato colpito durante una lavorazione con un tornio industriale. I soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e i tecnici della ASL di Bologna. L’area è stata posta sotto sequestro: gli accertamenti dovranno chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare l’eventuale presenza di guasti, anomalie operative o carenze nei dispositivi e nelle procedure di sicurezza.

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L’uso del tornio: rischi che non possono essere sottovalutati

Il tornio è una macchina utensile essenziale nelle lavorazioni meccaniche, ma espone l’operatore a rischi rilevanti: trascinamento e intrappolamento nelle parti rotanti, proiezione di trucioli o frammenti del pezzo, urti dovuti a componenti non adeguatamente fissati, contatto con utensili taglienti e possibili interventi impropri durante pulizia, regolazione o manutenzione.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 impone che le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori siano conformi ai requisiti di sicurezza applicabili; per le macchine più datate rilevano anche i requisiti dell’Allegato V al decreto. Le parti mobili che possano provocare un contatto meccanico pericoloso devono essere protette con ripari o sistemi che impediscano l’accesso alla zona di rischio o arrestino il movimento pericoloso prima dell’accesso.

Le misure essenziali per lavorare in sicurezza

In un reparto che utilizza torni, la prevenzione deve partire dalla valutazione concreta delle lavorazioni e dall’efficienza della macchina. Sono essenziali:

  • ripari fissi o mobili interbloccati attorno alle parti rotanti e alle aree di lavorazione;
  • pulsanti di arresto facilmente accessibili e, quando necessario, dispositivi di arresto di emergenza;
  • controllo del corretto serraggio del pezzo, dell’utensile e degli accessori prima dell’avvio;
  • manutenzione programmata, verifiche periodiche e registrazione degli interventi, secondo le istruzioni del fabbricante e le pertinenti norme tecniche;
  • arresto completo della macchina e isolamento dalle fonti di energia prima di pulizia, rimozione dei trucioli, cambio utensile, regolazione o riparazione; le operazioni di manutenzione devono, di regola, avvenire a macchina ferma.
  • divieto di abiti larghi, gioielli, accessori pendenti e guanti che possano impigliarsi negli organi in movimento; i capelli lunghi devono essere raccolti.

I trucioli non devono essere rimossi a mani nude né con la macchina in moto: occorrono strumenti idonei e una procedura che escluda l’avvicinamento dell’operatore alle parti in movimento.

Formazione specifica e vigilanza quotidiana

La sicurezza non dipende soltanto dalla presenza di una protezione. I lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature devono ricevere informazioni, istruzioni, formazione e addestramento adeguati, anche sulle situazioni anomale prevedibili e sulle procedure da adottare in caso di inceppamento o guasto. L’addestramento, in particolare, richiede una prova pratica sull’uso sicuro delle macchine e sulle procedure operative, non una semplice consegna di istruzioni o un affiancamento informale.

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La giurisprudenza ha inoltre ribadito che la marcatura CE della macchina non esonera il datore di lavoro dal verificare l’idoneità dell’attrezzatura nello specifico contesto produttivo, né dall’adottare le ulteriori misure necessarie a governare i rischi residui. La prevenzione efficace richiede quindi manutenzione, procedure chiare, formazione reale e vigilanza costante: perché nessuna lavorazione può valere il rischio di una vita.

Giurisprudenza: la manomissione non esonera automaticamente l’azienda

La manomissione di un’attrezzatura di lavoro – ad esempio la rimozione di un riparo, l’esclusione di un interblocco o la disattivazione di un arresto di emergenza – costituisce una condotta vietata al lavoratore. L’articolo 20 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 impone infatti di utilizzare correttamente macchine e dispositivi di sicurezza, di segnalarne immediatamente le anomalie e di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i presìdi di sicurezza, di segnalazione o di controllo. Per le attrezzature di lavoro, inoltre, la disciplina tecnica richiede protezioni robuste, non facilmente eludibili o rese inefficaci; i ripari mobili destinati a eliminare un rischio grave devono essere collegati a dispositivi che impediscano l’avvio della macchina quando il riparo non sia correttamente chiuso.

Ciò non significa, tuttavia, che la condotta del dipendente interrompa automaticamente il nesso tra l’infortunio e gli obblighi del datore di lavoro. Secondo un orientamento consolidato della Corte di cassazione, il datore deve prevenire anche le imprudenze ragionevolmente prevedibili nell’esecuzione delle lavorazioni. In Cass. pen., Sez. IV, 15 aprile 2025, n. 14801, la Corte ha ribadito che la condotta del lavoratore esclude la responsabilità del garante solo se è del tutto estranea al processo produttivo o attiva un rischio realmente eccentrico rispetto a quello che il soggetto responsabile della sicurezza era tenuto a governare; non basta, quindi, che l’operatore abbia agito in modo imprudente. Il medesimo criterio è stato riaffermato da Cass. pen., Sez. IV, 15 luglio 2025, n. 25930, che ha escluso l’efficacia interruttiva della rimozione temporanea di un dispositivo di sicurezza quando l’azienda aveva accettato una situazione di rischio o non aveva mantenuto il mezzo in adeguate condizioni di efficienza e sicurezza.

Particolare rilievo assume la verifica dell’eventuale esistenza di una prassi tollerata: la disattivazione dei dispositivi per velocizzare la produzione, superare inceppamenti o agevolare operazioni di pulizia e regolazione. Cass. pen., Sez. IV, 19 marzo 2025, n. 10887 ha precisato che l’ignoranza del datore di lavoro non esclude la colpa se la prassi pericolosa si è instaurata con il consenso del preposto: l’omessa vigilanza integra essa stessa una violazione degli obblighi prevenzionistici. Anche Cass. pen., Sez. IV, 2 gennaio 2026, n. 51 sottolinea che il datore, o chi abbia ricevuto una valida delega, deve evitare il consolidarsi di modalità operative pericolose e non può limitarsi a impartire istruzioni formali senza controllarne l’effettiva osservanza.

In sede civile, l’articolo 2087 del Codice civile obbliga l’imprenditore ad adottare, in base alla natura dell’attività, all’esperienza e alla tecnica, tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori. Il dovere di prevenzione comprende anche l’obbligo di intervenire per far cessare manomissioni o usi pericolosi dei macchinari, inclusa la rimozione delle cautele antinfortunistiche. In concreto, l’accertamento dovrà quindi riguardare non solo chi abbia materialmente alterato il dispositivo, ma anche la progettazione della protezione, la manutenzione, l’addestramento, la vigilanza e l’eventuale pressione organizzativa che abbia reso quella condotta prevedibile o ricorrente.