Nella tarda serata del 13 luglio 2026 si è verificato un gravissimo incidente stradale su via Appia in zona Velletri/Latina (località Le Castella-Cisterna). Secondo quanto riportato, un’auto avrebbe perso il controllo andando a impattare con violenza, provocando il decesso di Alessandro Alessandrini e Raffaella Bruni.
Le vittime si trovavano a bordo della jeep Mitsubishi e sono morti a seguito delle lesioni riportate nell’impatto.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile, e i due occupanti sono stati dichiarati deceduti sul luogo del sinistro.
La ricostruzione esatta della dinamica è al vaglio degli inquirenti, chiamati ad accertare cause, eventuali responsabilità e possibili violazioni del codice della strada.
Ciò che è noto è che l’autovettura ha invaso la corsia opposta di marcia ed ha finito la propria corsa su un albero a bordo strada.
Forse un malore, una distrazione oppure la manovra al fine di evitare un ostacolo sulla propria corsia di marcia.
Nell’auto è stato trovato l’occorrente per una giornata al mare, con una borsa frigo.
La posizione giuridica del trasportato: il quadro normativo
Nel sistema italiano, il soggetto trasportato sul veicolo coinvolto nel sinistro è qualificato come terzo danneggiato, titolare di una tutela rafforzata sul piano assicurativo. La disciplina cardine è l’articolo 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), che stabilisce che, salvo il caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale egli era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di legge e “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti”.
Il trasportato, dunque, non è tenuto a provare quale conducente sia responsabile, ma solo: verificazione del sinistro, sua qualità di trasportato, danno e nesso causale tra sinistro e lesioni.
Questa tutela speciale si affianca alla disciplina generale della responsabilità da circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c., che pone una presunzione di colpa a carico del conducente e responsabilità solidale del proprietario del veicolo verso chiunque subisca danni dalla circolazione, inclusi i trasportati.
L’azione diretta contro l’assicurazione e il rapporto tra art. 141 e art. 144
L’art. 141 Cod. ass. attribuisce al trasportato un’azione diretta contro l’assicurazione del veicolo su cui viaggiava, secondo la procedura di cui agli artt. 145 e 148 del Codice delle assicurazioni.
Questa azione è aggiuntiva rispetto alla tradizionale azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore del responsabile civile prevista dall’art. 144 Cod. ass.. L’art. 144 consente infatti al danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo di agire direttamente contro l’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro il massimale di polizza, senza che l’assicuratore possa opporgli le eccezioni derivanti dal contratto. La giurisprudenza di legittimità e la Corte costituzionale hanno chiarito che l’azione di cui all’art. 141 è una facoltà ulteriore, non esclusiva: il terzo trasportato può cumulare l’azione ex art. 141 con quella generale ex art. 144 e con le azioni ex artt. 2043 e 2054 c.c., al fine di ampliare il novero dei soggetti tenuti al risarcimento. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che la tutela ex art. 141 presuppone il coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro; ove, invece, sia coinvolto un solo veicolo, il trasportato deve agire ex art. 144 contro l’assicuratore del responsabile civile, facendo valere la responsabilità ex art. 2054 c.c..
Il “caso fortuito” e la prova richiesta al trasportato
L’art. 141 prevede come limite alla tutela del trasportato l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito. Le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 30 novembre 2022, n. 35318) hanno chiarito che per “caso fortuito” debbono intendersi fattori naturali o umani estranei alla circolazione, non la condotta colposa dell’altro conducente.
Ciò significa che la colpa di un veicolo antagonista non esclude l’azione diretta del trasportato; il rischio di causa viene traslato sull’assicurazione del vettore, che potrà poi esercitare rivalsa verso l’assicuratore del responsabile civile, o, in mancanza di copertura, verso l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell’art. 283 Cod. ass.. La Cassazione ha inoltre precisato che l’azione diretta ex art. 141 è esercitabile anche se nel sinistro è coinvolto un veicolo immatricolato all’estero assicurato con compagnia non aderente alle convenzioni tra assicuratori (CARD/CTT), confermando la vocazione sociale della norma, che mira a garantire comunque un accesso diretto al risarcimento per il trasportato. In sintesi, il trasportato deve dimostrare: il fatto illecito (sinistro), la sua presenza a bordo, il danno e il nesso causale, non la ripartizione delle responsabilità tra conducenti.
Concorso di colpa del trasportato (es. cinture) e riduzione del risarcimento
Un profilo centrale negli incidenti mortali è la valutazione del concorso di colpa del trasportato ai sensi dell’art. 1227 c.c., ad esempio per mancato uso delle cinture di sicurezza. La giurisprudenza ha affermato che l’omesso uso delle cinture da parte del passeggero non esclude, di regola, il diritto al risarcimento, ma può giustificare una riduzione proporzionale dell’ammontare in base al contributo causale della condotta della vittima.
La Cassazione ha chiarito che il concorso di colpa va determinato mediante un giudizio comparativo tra la colpa del danneggiato e quella dell’offensore, valutando quale condotta abbia apportato il contributo causale prevalente alla produzione del danno.
In tema di cinture, è più volte ribadito che il conducente ha l’obbligo di controllare che il trasportato indossi la cintura prima di iniziare la marcia, cosicché la mancata cintura è concausa, ma non causa esclusiva del danno; il conducente risponde comunque della colpa nella conduzione del veicolo. Le pronunce richiamate sottolineano che un rigetto totale del risarcimento per il solo mancato uso delle cinture è, in linea di principio, scorretto: la regola è la riduzione del quantum, non la negazione del diritto.
In casi come quello in esame, il tema si pone sul piano civilistico in sede di valutazione del risarcimento ai congiunti delle persone decedute, potendosi modulare la quantificazione del danno non patrimoniale se emergessero elementi di concorso di colpa del trasportato.
Responsabilità civile, azione dei familiari e termini di prescrizione
Per incidenti mortali come quello che ha coinvolto Alessandro Alessandrini e Raffaella Bruni, i familiari delle vittime (coniuge, figli, genitori, conviventi) hanno diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale verso tutti i soggetti civilmente responsabili: conducente, proprietario del veicolo e relativa impresa di assicurazione, secondo la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c..
L’azione può essere esercitata direttamente contro l’assicuratore RCA ai sensi dell’art. 144 Cod. ass., entro il massimale di polizza, con divieto per l’impresa di opporre ai terzi le eccezioni contrattuali, salvo diritto di rivalsa verso l’assicurato. Nel caso di più veicoli coinvolti, la persona eventualmente trasportata può cumulare l’azione ex art. 141 contro l’assicuratore del vettore con le azioni ex art. 144 e 2054 c.c., massimizzando le possibilità di ristoro. Il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno da circolazione di veicoli è di due anni dal giorno del fatto, ai sensi dell’art. 2947 c.c., salvo che il fatto costituisca reato con prescrizione penale più lunga, nel qual caso si applica quest’ultima anche all’azione civile.
In sede penale, la condanna del responsabile può comportare la condanna al risarcimento in favore delle parti civili ai sensi dell’art. 538 c.p.p., ma la tutela civilistica resta autonoma e può essere esercitata anche indipendentemente dall’esito del procedimento penale.
Alla luce del tragico incidente che ha causato la morte di Alessandro Alessandrini e Raffaella Bruni, la disciplina italiana conferma una forte protezione del trasportato e, per riflesso, dei suoi familiari.
La combinazione di art. 141 e 144 del Codice delle assicurazioni private, unitamente agli artt. 2054 e 2947 c.c., costruisce un sistema in cui il danneggiato può rivolgersi direttamente all’assicurazione, con oneri probatori alleggeriti e ampio ventaglio di soggetti passivi.
Il concorso di colpa del trasportato, ad esempio per mancato uso delle cinture, rileva solo ai fini della quantificazione del risarcimento, non della sua negazione, in coerenza con il principio solidaristico che permea la normativa in materia di RCA. Per i lettori di incidentimortali.it, ciò significa che, dopo un sinistro mortale, è fondamentale: individuare l’assicuratore del veicolo su cui viaggiava la vittima, verificare se vi fossero più veicoli coinvolti (per valutare l’azione ex art. 141), e agire tempestivamente, entro i termini di prescrizione, assistiti da un legale, per ottenere il ristoro integrale dei danni subiti.

