Aldo Gullotti muore schiacciato dalle lastre di marmo

In Italia si muore ancora sul lavoro con una frequenza che non dovrebbe essere accettabile in nessuna società civile. I dati INAIL certificano ogni anno migliaia di infortuni gravi e centinaia di morti: una media che si avvicina a tre vittime al giorno, spalmata su ogni comparto produttivo, dal manifatturiero all’edilizia, dall’agricoltura alle cave.

Il quadro normativo esiste, è dettagliato, è vincolante. Eppure ogni mattina qualcuno non torna a casa.

Oggi quella persona si chiama Aldo Gullotti.

È il 5 agosto 2026, una mattina d’agosto come tante nella zona industriale di Avenza, quartiere produttivo di Carrara. Aldo Gullotti, 44 anni, è al lavoro come ogni giorno alla ditta Santucci, un’azienda del distretto lapideo carrarese. Poco dopo le otto, qualcosa va storto in modo irreparabile: alcune lastre di marmo lo schiacciano. L’allarme scatta immediatamente.

Sul posto convergono le ambulanze del servizio “Alfa” e “India” di Carrara, la Pubblica Assistenza e le forze dell’ordine. Intervengono anche gli operatori del PISLL — Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro — per i rilievi del caso. Ma non c’è nulla da fare. Aldo Gullotti muore sul posto.

Aldo Gullotti morto in incidente mortale sul lavoro

Aldo aveva 44 anni. Era originario della Sicilia, ma da tempo aveva fatto della provincia di Massa-Carrara la sua casa. Lascia un bambino di 10 anni. Chi lo conosceva in azienda lo descrive come un lavoratore esperto, affidabile, ben voluto dai colleghi. La sindaca di Carrara, Serena Arrighi, accorsa sul luogo dell’incidente, ha espresso cordoglio alla famiglia parlando di «lavoratore giovane, esperto» e ha definito quella di oggi «l’ennesima tragedia sul lavoro».

Un uomo. Un padre. Un lavoratore. Ridotto a una statistica.

La risposta del territorio: sciopero di 8 ore

La notizia ha scosso immediatamente il distretto.

Le organizzazioni sindacali di Lucca e Massa Carrara hanno proclamato 8 ore di sciopero in tutto il distretto del marmo apuo-versiliese per il giorno successivo, giovedì 6 agosto. Il comunicato congiunto è un atto di accusa lucido e doloroso: «L’escalation dei gravi infortuni in questo settore non si ferma. Non è possibile andare avanti così. Vediamo troppi lavoratori fare più cose contemporaneamente senza le dovute attenzioni e i ritmi di lavoro sono spesso troppo elevati, considerate anche le nuove condizioni climatiche alle quali i lavoratori sono esposti».

I sindacati chiedono un tavolo urgente tra datori di lavoro, lavoratori, istituzioni e AUSL per trovare soluzioni concrete. Non è la prima volta che lo chiedono.

 

cosa prevede la legge, cosa accade nella realtà

Le lastre di marmo: un pericolo noto, normato e ignorato

Una lastra di marmo grezzo può pesare da pochi quintali fino a oltre una tonnellata. Quando scivola, si inclina o si ribalta — durante lo stoccaggio verticale, il carico o lo scarico da cavalletti e carrelli — non lascia scampo a chi si trova nel raggio d’azione. Non è un evento imprevedibile. È un rischio identificato, classificato e disciplinato dalla legge da decenni. Che l’Italia lo ignori sistematicamente è la vera notizia.

Il D.Lgs. 81/2008: obblighi precisi sul rischio investimento da carichi

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL) — detta un sistema di obblighi che, se rispettato, renderebbe la morte di Aldo Gullotti quasi impossibile. L’art. 168 impone al datore di lavoro di adottare «le misure organizzative necessarie» e di ricorrere ad «attrezzature meccaniche per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi»; quando questo non sia possibile, deve organizzare i posti di lavoro in modo che la movimentazione «assicuri condizioni di sicurezza e salute» e deve valutare i rischi tenendo conto dell’Allegato XXXIII. Quell’allegato è cristallino: il carico costituisce un rischio quando «è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi» o quando «può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto». Una lastra di marmo di mezza tonnellata appoggiata verticalmente su un cavalletto rientra alla lettera in questa descrizione.

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Ma c’è di più. L’Allegato IV del TUSL — dedicato ai requisiti dei luoghi di lavoro — stabilisce che «i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa» e che «le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile». Dove un rischio di caduta di oggetti esiste, i lavoratori non autorizzati non possono accedervi e quelli autorizzati devono essere protetti con «misure appropriate». Le attrezzature di sollevamento e movimentazione delle lastre — pinze, ventose, bilancini — devono essere costruite in modo da ridurre il rischio che i carichi «in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino in caduta libera».

la dinamica è irrilevante, la colpa è del datore

La giurisprudenza penale su questo tipo di eventi è univoca e senza sconti. La Cassazione Penale, Sezione IV, con sentenza n. 38782 del 1° dicembre 2025, ha affermato che in caso di morte per investimento da materiali in caduta, «la causa specifica che ha determinato il ribaltamento passa in secondo piano», poiché ciò che rileva è che «il rischio fosse prevedibile» e che «le cautele omesse fossero idonee a neutralizzarlo, impedendo la presenza del lavoratore nell’area pericolosa».

Nel caso esaminato, la condanna è stata confermata perché erano stati omessi: la delimitazione delle aree di stoccaggio, la segnalazione visibile delle zone di pericolo, la predisposizione di difese dei posti di lavoro contro «la caduta o l’investimento di materiali», e la garanzia che le vie di circolazione consentissero una circolazione sicura — tutti obblighi dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008. Il principio è netto: non importa come cada il carico; importa che il lavoratore non avrebbe dovuto trovarsi lì senza protezioni adeguate.

Non è un caso isolato. La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 5209 dell’8 marzo 2026, ha confermato la responsabilità esclusiva di un datore di lavoro per la morte di un operaio schiacciato dalla caduta di una lastra di marmo/granito durante la rimozione da un carrellone, accertando che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) era del tutto generico e mancava «la valutazione del rischio derivante dallo scarico lastre dal carrello portablocchi, nonché l’individuazione delle misure di prevenzione adottate per impedire il ribaltamento delle lastre».

Il tribunale ha ritenuto irrilevante persino il fatto che la vittima avesse forse agito imprudentemente: «il datore di lavoro risponde anche dei comportamenti imprudenti dei lavoratori».

L’art. 2087 c.c. e il principio massimo di precauzione

A tutto ciò si sovrappone il principio generale dell’art. 2087 del Codice Civile, che la Cassazione interpreta nel senso più esteso: la responsabilità dell’imprenditore «sorge non soltanto in caso di violazione di regole di esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, ma anche per l’omessa predisposizione di tutte le misure e cautele idonee a preservare l’integrità psico-fisica del lavoratore in relazione alla specifica situazione di pericolosità, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo».

Non basta rispettare le norme scritte. Bisogna fare tutto il possibile. Il datore che non lo fa risponde, sempre.

Il Codice Penale, agli artt. 437 e 451, punisce rispettivamente l’omissione dolosa e l’omissione colposa di cautele contro gli infortuni sul lavoro: nel caso più grave, se dall’omissione deriva un infortunio o un disastro, la pena può arrivare fino a dieci anni di reclusione. E la Cassazione Penale, Sezione IV, con sentenza n. 17876 del 19 marzo 2026, ha ribadito che rispondono di omicidio colposo sia il preposto che abbia omesso di vigilare, sia il datore di lavoro che non abbia controllato «che il preposto destinasse lavoratori a compiti che li esponevano a pericoli per la loro incolumità personale».

Eppure le lastre cadono. Ancora.

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Il marmo di Carrara: un’industria miliardaria

E qui si impone l’amara chiusura di questo articolo. Perché la morte di Aldo Gullotti non avviene in un settore marginale, precario, agonizzante. Avviene nel cuore di una delle industrie più redditizie d’Italia.

Il distretto lapideo apuo-versiliese — Carrara in testa — è il primo polo mondiale per l’estrazione e lavorazione del marmo. Le cave delle Alpi Apuane producono ogni anno circa un milione di tonnellate di marmo grezzo. Il valore dell’export italiano di marmo e pietre ornamentali supera stabilmente i 2 miliardi di euro l’anno (dati ICE/ISTAT), con destinazioni che spaziano dagli Stati Uniti agli Emirati Arabi, dalla Cina all’Arabia Saudita. Il solo marmo di Carrara — il celebre Bianco Carrara — vale sul mercato internazionale cifre che nessun altro materiale lapideo al mondo può vantare: blocchi da centinaia di euro al metro cubo, lastre rifinite che toccano migliaia di euro al metro quadrato nelle versioni di pregio.

Il Comune di Carrara ricava dai canoni di estrazione decine di milioni di euro l’anno. Le grandi imprese del settore registrano margini operativi che molti altri comparti manifatturieri si sognano. Il marmo di Carrara costruisce palazzi a Dubai, riveste lussuosi hotel a Manhattan, decora le case dei più ricchi del mondo.

E un operaio di 44 anni muore schiacciato dalle sue lastre, lasciando un bambino di 10 anni senza padre.

Non è una tragica fatalità. È la faccia nascosta di un business da miliardi: quella che non viene fotografata, quella che non viene messa nei cataloghi patinati, quella che non viene nominata ai convegni sul “made in Italy d’eccellenza”. È il costo umano di un’industria che vale oro — letteralmente — e che continua a pagare i propri lavoratori anche con la vita.

Ogni cavalletto mal fissato, ogni DVR generico, ogni area di stoccaggio lastre senza delimitazione né segnaletica è una scelta. Non è un’imperfezione del sistema. È il sistema.

Aldo Gullotti meritava di tornare a casa.

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