All’incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni, nella zona Portello di Milano, poco prima delle 13 di martedì 7 luglio 2026, una donna di 67 anni, Laura Ghirardi, che stava viaggiando in bicicletta, è stata travolta da un camion ribaltabile e ha perso la vita poco dopo il ricovero all’ospedale Niguarda, a causa dei gravissimi politraumi riportati nell’impatto.
L’incidente mortale è avvenuto mentre il mezzo pesante, guidato da un uomo di 33 anni, proveniva da via Colleoni e stava effettuando una svolta a destra per immettersi in via Gattamelata con semaforo verde. Proprio nella fase di svolta si è verificato l’impatto fatale con la bicicletta della vittima.
La dinamica dell’incidente e le prime ipotesi investigative
Gli agenti della polizia locale di Milano hanno effettuato rilievi prolungati sul posto, deviando il traffico e concentrandosi sulla ricostruzione esatta della dinamica, in particolare su due ipotesi: se la donna stesse attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali oppure se stesse pedalando lungo via Colleoni, affiancata al camion e dunque all’interno della traiettoria di svolta del mezzo pesante.
La differenza non è solo fattuale: nel primo caso, si pone il tema dell’attraversamento sulle strisce da parte del ciclista senza scendere dalla bici, questione più volte esaminata dalla Cassazione; nel secondo, si tratta della condotta di un ciclista che procede parallelo a un mezzo pesante in prossimità di un’intersezione, un contesto tipico di rischio legato all’angolo cieco.
Angolo cieco, sensori di bordo e responsabilità del conducente
Dai primi accertamenti è emerso che il camion era regolarmente equipaggiato con i dispositivi obbligatori per la rilevazione dell’angolo cieco, con sensori acustici e visivi progettati per segnalare la presenza di pedoni e ciclisti nelle zone non coperte dagli specchietti. Gli inquirenti dovranno verificare se tali dispositivi funzionassero correttamente e se la vittima si trovasse in una zona non coperta dal radar oppure se vi sia stata una distrazione del conducente. In base alla giurisprudenza sull’omicidio stradale, il conducente di un mezzo pesante deve prevedere la possibile presenza di ciclisti o pedoni in prossimità degli incroci, anche in situazioni di visibilità ridotta o angolo cieco, adottando cautele come moderazione della velocità e controllo accurato degli specchi e dei dispositivi di sicurezza. La colpa sussiste quando la condotta diligente richiesta avrebbe avuto significative probabilità di evitare l’evento.
L’inquadramento penale: omicidio stradale ex art. 589-bis c.p.
L’autista, risultato negativo all’alcol test, è stato denunciato per omicidio stradale. La contestazione rientra nell’art. 589-bis c.p., che punisce chi cagiona per colpa la morte di una persona violando norme sulla circolazione stradale, con pena base da due a sette anni di reclusione.
Non ricorrono, allo stato nel caso di specie, le aggravanti specifiche legate alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, ma la manovra di svolta in prossimità di un incrocio, se eseguita senza la prudenza richiesta dagli artt. 140 e 141 Codice della strada (obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo e di regolare la velocità in modo da evitare ogni pericolo), può costituire violazione delle norme cautelari rilevante ai fini dell’omicidio stradale.
Fase investigativa e accertamento tecnico in casi simili
Nei casi di investimento di ciclisti da parte di camion in fase di svolta, la prassi investigativa prevede rilievi plano-altimetrici, analisi delle tracce di frenata, della posizione finale dei mezzi e del corpo, e consulenze tecnico-ricostruttive per valutare visibilità, tempi di reazione e condotte di guida.
In un caso analogo esaminato dalla Cassazione penale (Sez. IV, n. 8870/2025), relativo alla svolta a destra di un autocarro che investe un ciclista proveniente da una pista ciclabile parallela, i giudici hanno ritenuto che il conducente procedeva a velocità moderata (circa 18,4 km/h) ma avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione in ragione della presenza di un incrocio con strisce pedonali e della visibilità del velocipede, che risultava avvistabile prima della manovra.
È stato affermato che, se il conducente avesse moderato la velocità e reagito prontamente azionando i freni, lo schiacciamento finale sarebbe stato evitabile.
Il principio della prevedibilità del comportamento imprudente altrui
In tema di circolazione stradale, la Cassazione ha chiarito che il principio dell’affidamento trova un limite nel principio opposto secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità.
Così, un conducente che si approssima a un’intersezione deve prefigurarsi anche condotte imprudenti di ciclisti o pedoni (come attraversare restando in sella o occupare la carreggiata in modo non conforme), perché tali condotte rientrano nella normale prevedibilità.
Di conseguenza, anche se la ciclista avesse attraversato sulle strisce senza scendere dalla bici, il comportamento non sarebbe, di per sé, causa eccezionale e imprevedibile idonea a escludere il nesso di causalità, ma potrebbe dar luogo a concorso di colpa.
L’eventuale concorso di colpa del ciclista e l’attenuante speciale
L’art. 589-bis, comma 7, c.p. prevede un’attenuante speciale: se l’evento non è esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
La giurisprudenza ha precisato che tale attenuante è configurabile in caso di concorso di colpa, anche minimo, della vittima, o di terzi, o di qualunque concorrente causa esterna, salvo le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
In un caso riguardante un ciclista che viaggiava non sul margine destro ma in prossimità del centro della carreggiata ed era stato investito da un’auto che rientrava da un sorpasso, la Cassazione ha riconosciuto che la condotta del ciclista costituiva fattore concausale e ha ritenuto applicabile l’attenuante. Analogamente, in più decisioni (Cass. pen., Sez. IV, nn. 20091/2021, 54576/2018, 24910/2021), è stato ribadito che l’attenuante opera ogni volta che l’evento derivi da una pluralità di cause, tra cui comportamenti colposi della vittima, e che il giudice deve valutare tali concause in chiave di attenuazione della pena.
Attraversamento sulle strisce e obbligo di condurre la bici a mano
La questione se il ciclista, nell’attraversare sulle strisce pedonali, debba condurre il veicolo a mano è stata affrontata anche dalla Cassazione civile (Sez. III, ord. n. 2363/2026), che, sulla base di considerazioni sistematiche, ha ritenuto sussistente un obbligo a carico dei ciclisti di condurre la bici a mano in caso di attraversamento delle strisce, equiparando l’area pedonale a spazio riservato a soggetti particolarmente vulnerabili.
In ambito penale, la violazione di tale regola, se accertata, può integrare un comportamento colposo del ciclista rilevante ai fini del concorso di colpa, ma non esclude di per sé la responsabilità del conducente, che resta tenuto a particolare prudenza in prossimità degli attraversamenti.
Pertanto, nella vicenda di Milano, qualora dovesse emergere che la vittima attraversava sulle strisce restando in sella, i giudici potrebbero valutare un concorso di colpa, con possibile applicazione dell’attenuante speciale, senza che ciò comporti automaticamente l’esclusione della colpa del camionista.
Mezzi pesanti, angolo cieco e dispositivi di sicurezza
Nei casi che coinvolgono mezzi pesanti, l’angolo cieco assume rilievo centrale. La giurisprudenza penale ha affermato che il conducente di autocarro deve tenere conto dell’esistenza di zone non visibili e compensare tale limite con la massima diligenza: regolazione della velocità, controllo sistematico degli specchi, eventuale fermata preventiva prima di impegnare l’incrocio. L’assenza o il cattivo funzionamento dei dispositivi di sicurezza (specchi supplementari, sensori) può costituire un elemento di colpa, perché la normativa e la prassi impongono l’adozione di presidi idonei a ridurre l’angolo cieco.
Nel caso milanese, il fatto che il camion fosse dotato di sensori obbligatori impone agli inquirenti di verificare non solo il loro funzionamento, ma anche l’effettivo uso corretto da parte del conducente (ad esempio, l’attivazione dei dispositivi e la reazione ai segnali acustici o visivi).
Se i dispositivi risultassero funzionanti e il segnale fosse stato ignorato, ciò rafforzerebbe il profilo di colpa specifica; se invece la vittima si trovava in una zona non coperta, si dovrebbe valutare se il rischio fosse comunque prevedibile e evitabile con un’ulteriore prudenza di guida.
Casi giurisprudenziali su investimento di ciclisti
Diversi precedenti della Cassazione penale riguardano incidenti tra autoveicoli e ciclisti, con valutazioni articolate sulla colpa del conducente, sulla visibilità e sul comportamento del ciclista.
Nel caso affrontato dalla sentenza n. 24910/2026 (Corte d’Appello di Venezia), un automobilista aveva tamponato una bicicletta che procedeva nella stessa direzione, a velocità di circa 70 km/h; la Corte ha individuato la negligenza, imprudenza e imperizia del conducente e la violazione dell’art. 141 C.d.S., riconoscendo però il concorso di colpa del ciclista per assenza dei dispositivi luminosi e del giubbotto ad alta visibilità, in violazione degli artt. 182 e 68 C.d.S.. In un altro caso, descritto nel commento “Investe il ciclista da dietro perché ‘non lo vede’”, la Cassazione (sentenza n. 7879/2023) ha censurato il giudice di merito per non aver adeguatamente valutato la prevedibilità ed evitabilità dell’evento da parte del conducente che, pur procedendo a velocità inferiore al limite, non aveva regolato la velocità in modo da garantire un tempestivo avvistamento del ciclista su strada rettilinea e priva di illuminazione pubblica.
Questi casi mostrano come, anche in assenza di violazioni macroscopiche dei limiti di velocità, l’art. 141 C.d.S. richieda una valutazione elastica della condotta del conducente in relazione alle concrete condizioni di traffico, visibilità e presenza di utenti vulnerabili.
Graduazione della pena, attenuanti generiche e concorso di cause
Nella fase del giudizio, oltre all’attenuante speciale di cui all’art. 589-bis, comma 7, c.p., i tribunali valutano le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e l’eventuale riparazione integrale del danno, anche in combinazione con circostanze aggravanti ed attenuanti secondo l’art. 69 c.p..
La Cassazione ha sottolineato che il riconoscimento dell’attenuante speciale presuppone un accertamento puntuale del concorso causale tra la condotta del conducente e quella della vittima o di altri fattori esterni, richiamando il principio generale sul concorso di cause di cui all’art. 41 c.p..
Le cause sopravvenute escludono il nesso causale solo se, da sole, sufficienti a determinare l’evento; altrimenti operano come concause e, nel contesto dell’omicidio stradale, giustificano la diminuzione di pena prevista dal comma 7. In materia di incidenti con ciclisti, la Suprema Corte ha riconosciuto tale attenuante in presenza di condotte della vittima quali mancato uso di dispositivi di sicurezza, posizionamento irregolare sulla carreggiata o attraversamento imprudente, purché tali comportamenti non siano eccezionali o imprevedibili.
Proiezione sul caso di Milano: possibili linee di trattamento giudiziario
Applicando questi principi alla vicenda di via Gattamelata, il procedimento penale dovrà anzitutto accertare se il camionista abbia violato le norme di condotta di cui al Codice della strada (artt. 140, 141, 154), in relazione alla manovra di svolta con semaforo verde e alla posizione della ciclista. Sarà centrale stabilire: (1) la visibilità effettiva della vittima prima e durante la svolta; (2) la velocità del mezzo pesante e la possibilità di frenata o di evitamento; (3) l’uso corretto degli specchi e dei sensori di angolo cieco; (4) l’eventuale comportamento imprudente della ciclista (attraversamento sulle strisce in sella, posizione parallela al camion, rispetto delle regole di marcia). Se emergerà una violazione delle regole cautelari da parte del conducente con significativa probabilità di evitare l’evento, si configurerà l’omicidio stradale ex art. 589-bis c.p. nella forma base. Qualora sia accertato un concorso di colpa della vittima – ad esempio per l’attraversamento non conforme o per la posizione di marcia – sarà verosimile l’applicazione dell’attenuante speciale del comma 7, con riduzione della pena fino alla metà, in linea con gli orientamenti di Cassazione sopra richiamati. In ogni caso, la posizione del conducente resterà al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà bilanciare tutela degli utenti vulnerabili e doveri di prudenza dei ciclisti, alla luce di una giurisprudenza ormai ampia e articolata sui tragici incontri tra mezzi pesanti e biciclette nelle nostre città.

