Incidente Mortale Operaio durante il taglio di un Albero a Pescia

Ancora un incidente mortale sul lavoro a Pescia, in provincia di Pistoia, dove un operaio di 59 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un albero che stava tagliando.

La vittima, residente a Pescia, era dipendente di una cooperativa incaricata della manutenzione del verde pubblico per conto del Comune.

Avvocato Incidenti Mortali Alessandro Buccilli - Roma

L’incidente è avvenuto lungo via Vecchia Postale, una strada sterrata che conduce a una zona boschiva nella località Veneri.

Secondo una prima ricostruzione, l’operaio stava effettuando lavori di pulizia della strada, rimuovendo frasche e rami.

Durante queste operazioni, ha iniziato a tagliare un albero che, forse a causa del forte vento che ha interessato la zona, gli è caduto addosso, provocandone la morte.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118, i Carabinieri e il personale della medicina del lavoro dell’ASL Toscana Centro. Nonostante i tempestivi soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine penale per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

Avvocato Incidenti Mortali Alessandro Buccilli - Roma

Sicurezza sul lavoro per il taglio degli alberi

Tagliare alberi è un’operazione pericolosa che richiede che il datore di lavoro compia solo dopo attenta formazione dei lavoratoti e meticolosa attenzione prima dell’inizio dell’attività. Ecco alcune precauzioni fondamentali per evitare incidenti:

  1. Equipaggiare i lavoratori con dispositivi di protezione individuale (DPI): casco, occhiali di sicurezza, guanti, pantaloni antitaglio e scarpe antinfortunistiche.
  2. Analizzare l’area di lavoro: verificare la direzione di caduta dell’albero e assicurarsi che non ci siano persone o ostacoli nelle vicinanze.
  3. Controllare le condizioni meteorologiche: vento forte e pioggia possono rendere il taglio più rischioso.
  4. Pianificare il taglio: eseguire un’incisione direzionale e un taglio di abbattimento corretto per controllare la caduta dell’albero.
  5. Utilizzare attrezzature adeguate e ben manutenute: motoseghe affilate e controllate riducono il rischio di incidenti.
  6. Lavorare in squadra: non operare mai da soli in caso di emergenza.
  7. Avere una via di fuga chiara e libera: sempre preparare un percorso sicuro per allontanarsi rapidamente in caso di problemi.

L’adozione di queste misure di sicurezza può ridurre significativamente il rischio di incidenti gravi e garantire un ambiente di lavoro più sicuro per tutti gli operatori del settore.

Il quadro normativo: il D.Lgs. n. 81/2008 e gli obblighi del datore di lavoro

La sicurezza nei lavori di taglio e abbattimento degli alberi non è lasciata alla discrezione dell’imprenditore, ma è disciplinata in modo puntuale dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, di seguito “T.U.S.L.”), che si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, senza eccezioni.

Cuore dell’intero sistema prevenzionistico è l’art. 28 del T.U.S.L., che obbliga il datore di lavoro a effettuare la valutazione di tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, traducendola nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che il DVR non è un mero adempimento formale, ma «il perno della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori» (Cass. pen., Sez. IV, n. 13291/2023): il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare tutti i fattori di pericolo concretamente presenti, compresi i rischi ipotetici, purché concreti e non meramente astratti. In caso di lacune o incompletezze del DVR, la responsabilità penale ricade direttamente sul datore di lavoro.

Un ruolo centrale spetta anche all’art. 37 del T.U.S.L., che impone al datore di lavoro di garantire che ogni lavoratore riceva un’adeguata formazione, informazione e addestramento specifici rispetto ai rischi della mansione svolta.

Per i lavori di taglio su alberi, questo obbligo è declinato in dettaglio dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 13 febbraio 2025: il datore di lavoro deve scegliere le attrezzature (motoseghe, segacci, utensili da taglio) in base al tipo di intervento e alle competenze dell’operatore, assicurandosi che questi sia «informato, formato e addestrato sul corretto uso delle attrezzature».

Le condizioni meteorologiche: un rischio da valutare sempre

L’incidente di Pescia pone l’accento su un profilo di rischio spesso sottovalutato: il vento.

La normativa tecnica ministeriale è netta sul punto: i lavori su alberi devono essere svolti solo quando le condizioni meteo non determinino agitazione dei rami tale da generare perdita di stabilità dell’operatore o impossibilità di gestire correttamente le operazioni; in presenza di fenomeni temporaleschi o di vento forte, l’attività deve essere interrotta immediatamente.

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Il mancato rispetto di questa prescrizione, laddove risultasse provato, potrebbe assumere rilievo determinante nell’ambito dell’indagine penale aperta dalle autorità.

Le responsabilità penali: cosa rischia chi organizza il lavoro

Sul piano penale, la morte di un lavoratore durante l’attività lavorativa configura in astratto il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.), aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni. L’art. 437 c.p. punisce chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro; se dal fatto deriva un infortunio mortale, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. L’art. 451 c.p. sanziona invece la colposa omissione di cautele contro infortuni sul lavoro.

La Cassazione penale ha elaborato negli ultimi anni una giurisprudenza rigorosa e articolata.

In tema di delega antinfortunistica, la Cass. pen., Sez. IV, n. 8396 del 13 gennaio 2026 ha chiarito che la delega ex art. 16 T.U.S.L. esime il datore di lavoro da responsabilità soltanto se il delegato possiede i necessari requisiti di professionalità ed esperienza: in assenza di tali requisiti, il datore di lavoro rimane pienamente esposto.

La Cass. pen., Sez. IV, n. 10 del 10 gennaio 2024 ha affermato che risponde di omicidio colposo il datore di lavoro quando il lavoro viene svolto in assenza delle misure di sicurezza prescritte, anche laddove l’attività risulti espressamente vietata nel DVR. Ancora, la Cass. pen., Sez. IV, n. 17876 del 19 marzo 2026 ha esteso la responsabilità penale al preposto che abbia omesso di vigilare sull’osservanza delle norme da parte dei singoli lavoratori, e al datore di lavoro che non abbia esercitato un’effettiva vigilanza sul preposto.

In caso di appalto di servizi — come quello intercorrente tra il Comune di Pescia e la cooperativa committente dei lavori — possono concorrere nel reato tanto il datore di lavoro dell’appaltatore quanto quello del committente: la Cass. pen., Sez. IV, n. 13146 del 11 febbraio 2025 ha confermato che entrambi rispondono di omicidio colposo qualora l’infortunio mortale sia occorso in assenza delle necessarie misure di prevenzione e protezione.