Spostamento balle di fieno – attività pericolosa

Il caso trae origine da un grave infortunio verificatosi in un contesto agricolo in seguito allo spostamento di balle di fieno da parte del lavoratore.

La vittima, A.A., si era recata presso i terreni dell’azienda “A…” per incontrare un amico, B.B., il quale stava svolgendo lavori di movimentazione ed accatastamento di balle di fieno mediante l’utilizzo di un mezzo meccanico. L’area non era recintata né segnalata come pericolosa e, soprattutto, le operazioni si svolgevano al buio, illuminate soltanto dai fari del macchinario.

Mentre il mezzo sollevava e spostava le balle di fieno, una di queste, del peso di circa trecento chilogrammi, cadde e travolse il danneggiato, schiacciandolo e provocandogli gravi lesioni permanenti.

L’evento, pur non essendo mortale, ha avuto conseguenze devastanti sul piano della salute, della capacità lavorativa e della qualità della vita del ricorrente.

La drammaticità della dinamica evidenzia la pericolosità intrinseca di quel tipo di operazioni agricole e costituisce il fulcro della valutazione giuridica della responsabilità.

Il percorso processuale

Il Tribunale, in primo grado, aveva rigettato la domanda di risarcimento proposta dalla vittima.

La motivazione si fondava sulla condotta considerata gravemente imprudente del danneggiato, che si era introdotto senza autorizzazione in un fondo agricolo e si era avvicinato ad attività notoriamente rischiose.

Tale comportamento, secondo i giudici di primo grado, era stato talmente grave e inatteso da interrompere il nesso causale con l’attività pericolosa, escludendo così la responsabilità dei convenuti.

La Corte d’Appello, invece, ha riformato la decisione. Pur riconoscendo un concorso di colpa molto elevato in capo alla vittima, pari al settanta per cento, ha ritenuto comunque sussistente la responsabilità di B.B. e della società “A..”

L’argomento centrale è che l’attività di movimentazione di balle di fieno con mezzi meccanici costituisce “attività pericolosa” ai sensi dell’art. 2050 c.c. e che i convenuti non avevano fornito la prova rigorosa richiesta dalla norma per andare esenti da responsabilità.

In particolare, i giudici di merito hanno sottolineato l’assenza di recinzioni, delimitazioni o segnalazioni di pericolo, elementi che avrebbero potuto impedire l’accesso all’area di lavoro e prevenire incidenti.

Da qui il riconoscimento del diritto al risarcimento, ridotto in proporzione al concorso di colpa.

La vicenda è approdata quindi in Cassazione, con ricorso principale della vittima e ricorsi incidentali delle società convenute e della compagnia assicurativa.

L’articolo 2050 c.c. e la responsabilità oggettiva

Il cuore della decisione della Corte di Cassazione risiede nella corretta interpretazione dell’art. 2050 c.c., prevede che chiunque svolga un’attività per sua natura rischiosa è responsabile dei danni arrecati, a meno che provi di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Si tratta di un modello di responsabilità che la dottrina e la giurisprudenza qualificano come “oggettivo” o, più precisamente, come una forma di responsabilità aggravata a carico del datore di lavoro.

Il concorso di colpa della vittima

La Corte ha riconosciuto che la condotta del danneggiato è stata incauta e imprudente. L’uomo si era introdotto di notte in un luogo agricolo, senza preavviso, avvicinandosi a macchinari in piena attività, la cui pericolosità era percepibile.

Questi elementi hanno indotto i giudici a confermare un concorso di colpa significativo, quantificato nella misura del settanta per cento.

Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che tale condotta non è sufficiente a configurare un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale.

Il caso fortuito, infatti, è liberatorio solo quando si pone come causa esclusiva dell’evento, recidendo ogni collegamento tra l’attività pericolosa e il danno.

Nel caso in esame, invece, la mancanza di recinzioni e di misure preventive ha reso prevedibile e possibile l’accesso della vittima ai campi sposando la tesi dell’Avvocato che chiedeva il risarcimento. Tale mancanza ha quindi mantenuto il legame causale tra l’attività pericolosa e l’infortunio.

Ne consegue che il comportamento del danneggiato incide sul quantum del risarcimento, ma non esclude in radice la responsabilità dei soggetti che esercitavano l’attività rischiosa.

La liquidazione del danno

La Corte d’Appello aveva riconosciuto complessivamente circa 99.000 euro a titolo di risarcimento, tenendo conto del concorso di colpa.

La quantificazione è stata effettuata utilizzando le Tabelle di Milano del 2021, che comprendono al loro interno anche la componente del danno morale.

La Cassazione ha ritenuto corretta questa metodologia, chiarendo che non si tratta di un automatismo illegittimo, ma di una tecnica liquidatoria fondata su criteri presuntivi che tengono conto sia del danno biologico sia della sofferenza morale.

È stata esclusa la possibilità di riconoscere autonomamente un ulteriore “danno esistenziale”, ritenuto duplicazione rispetto al danno biologico già comprensivo delle conseguenze dinamico-relazionali.

È stato invece ribadito che la vittima non aveva fornito adeguata prova della perdita di capacità lavorativa specifica e del reddito effettivamente ridotto dopo l’incidente, elementi necessari per riconoscere un ulteriore danno patrimoniale distinto.

Attività pericolosa movimentazione balle di fieno

La Suprema Corte ha rigettato sia il ricorso principale della vittima sia i ricorsi incidentali delle società.

La decisione ribadisce alcuni punti cardine. In primo luogo, l’attività agricola di movimentazione e accatastamento di balle di fieno con mezzi meccanici è qualificabile come attività pericolosa.

In secondo luogo, l’art. 2050 c.c. impone un onere probatorio particolarmente gravoso all’esercente, che deve dimostrare l’adozione di tutte le misure possibili per evitare il danno.

In terzo luogo, la condotta imprudente del danneggiato può incidere in termini di concorso di colpa, ma non può essere qualificata come caso fortuito liberatorio se non interrompe completamente il nesso causale.

Infine, la liquidazione del danno deve evitare duplicazioni risarcitorie, attenendosi a criteri unitari e presuntivi, come quelli elaborati nelle Tabelle di Milano.

Il rilievo della responsabilità oggettiva

La Corte ha posto al centro della propria motivazione l’art. 2050 c.c., riaffermandone la funzione di strumento di tutela in tutti i casi in cui l’attività esercitata comporti un rischio intrinseco.

Nel contesto agricolo, caratterizzato dall’uso di macchinari e dalla movimentazione di carichi pesanti, la pericolosità non è un dato eccezionale ma strutturale, e proprio per questo l’esercente è chiamato a dimostrare di avere adottato ogni cautela necessaria.

L’assenza di barriere, di segnalazioni e di accorgimenti organizzativi ha impedito agli operatori di liberarsi dalla presunzione di responsabilità.

In questo modo la Cassazione rafforza l’idea che la responsabilità oggettiva non si limiti a un meccanismo sanzionatorio, ma costituisca una regola di organizzazione della sicurezza, volta a prevenire eventi lesivi prima ancora che a risarcirli.

Rapporto tra attività pericolose, tutela dei terzi e risarcimento del danno

La sentenza n. 15465/2025 della Cassazione non si limita a risolvere un contenzioso tra privati, ma offre una chiave di lettura più ampia sul rapporto tra attività pericolose, tutela dei terzi e margini di responsabilità individuale. Da un lato, viene ribadito con forza che la gestione di lavorazioni agricole complesse non può essere considerata un’attività ordinaria, ma esige misure di sicurezza e prevenzione che rispondano a standard elevati.

Dall’altro lato, la decisione non deresponsabilizza la vittima, che rimane chiamata a rispondere delle proprie condotte imprudenti attraverso il meccanismo del concorso di colpa.

In questo equilibrio si coglie la portata della pronuncia: la Corte non sceglie tra una tutela assoluta del danneggiato e una difesa incondizionata dell’esercente, ma costruisce un sistema nel quale il rischio dell’attività pericolosa resta primariamente a carico di chi la esercita, mentre la condotta individuale della vittima incide solo sulla misura del ristoro.

Non si tratta dunque di un risultato puramente risarcitorio, ma di un principio di responsabilità che si proietta anche sul piano organizzativo e sociale, richiamando gli operatori economici al dovere di predisporre sistemi di sicurezza adeguati a evitare tragedie come quella oggetto del giudizio.


Linee guida per la movimentazione e lo stoccaggio in sicurezza delle balle di fieno

Le presenti linee guida sono elaborate sulla base delle esperienze professionali dell’Avvocato Alessandro Buccilli, maturate nell’assistenza a imprese e lavoratori del settore agricolo in materia di responsabilità civile e sicurezza sul lavoro.

Esse integrano il quadro normativo vigente con le prassi applicative e giurisprudenziali emerse dai casi concreti, offrendo uno strumento operativo per la prevenzione degli infortuni legati alla movimentazione e allo stoccaggio delle balle di fieno.

1. Finalità e ambito di applicazione

Le presenti linee guida hanno lo scopo di individuare misure tecniche, organizzative e comportamentali per la prevenzione degli infortuni derivanti dalle operazioni di movimentazione, trasporto, stoccaggio e accatastamento di balle di fieno (rotoballe o balle parallelepipede), svolte sia in campo aperto sia in depositi/fienili. Esse si applicano a tutte le aziende agricole e agli operatori coinvolti nelle attività, indipendentemente dalla loro qualifica professionale.

2. Rischi specifici da movimentazione balle di fieno

  • Caduta o rotolamento delle balle durante le fasi di spostamento o dall’alto di cataste instabili.
  • Investimento o schiacciamento di persone presenti nell’area di lavoro, anche se non addette all’attività.
  • Cedimenti del terreno o instabilità delle superfici di appoggio delle cataste.
  • Perdita di stabilità delle balle dovuta a dimensioni irregolari, compattamento non uniforme o umidità eccessiva.
  • Scarsa visibilità e illuminazione durante le operazioni notturne o in ambienti chiusi non illuminati adeguatamente.

3. Misure tecniche di prevenzione

  • Stoccaggio sicuro:
    • Impilare le balle solo su terreni o superfici piane, compatte e drenate.
    • Limitare l’altezza delle cataste: non oltre tre rotoballe una sopra l’altra, salvo l’uso di barriere o strutture di contenimento.
    • Garantire verticalità e stabilità, evitando pile inclinate o basamenti irregolari.
  • Recinzioni e segnalazioni: delimitare l’area di movimentazione e deposito con barriere temporanee (transenne, nastri, reti) e cartelli di pericolo visibili.
  • Illuminazione: predisporre fonti luminose artificiali adeguate per attività in orari notturni o in ambienti scarsamente illuminati.
  • Attrezzature e mezzi: utilizzare solo macchinari idonei e revisionati (trattori, forche, carrelli) dotati di sistemi di sicurezza e con operatori addestrati.
  • Controllo delle balle: verificare periodicamente la compattezza e lo stato delle balle (umidità, fermentazione, integrità) per prevenire cedimenti.

4. Misure organizzative

  • Accesso controllato: vietare l’ingresso di persone non autorizzate nell’area di movimentazione e stoccaggio.
  • Procedure operative scritte: predisporre istruzioni chiare sulle modalità di impilamento, prelievo e movimentazione delle balle.
  • Pianificazione delle operazioni: organizzare le fasi di lavoro in modo da evitare la presenza contemporanea di operatori a terra e mezzi in movimento in spazi ristretti.
  • Manutenzione: programmare controlli periodici delle attrezzature e delle aree di deposito.

5. Misure comportamentali e formative

  • Formazione degli operatori: addestramento specifico sui rischi connessi alla movimentazione delle balle e sulle corrette modalità operative.
  • Uso dei DPI: indossare sempre calzature antinfortunistiche, guanti e, se necessario, elmetti protettivi.
  • Posizionamento sicuro: non sostare mai ai piedi delle cataste o lungo la traiettoria di caduta potenziale delle balle.
  • Comunicazione: mantenere un costante coordinamento tra operatori a terra e alla guida dei mezzi, anche mediante segnali convenzionali o sistemi radio.
  • Pronto intervento: predisporre piani di emergenza e procedure per il soccorso immediato in caso di crollo o incidente.

6. Raccomandazioni ulteriori

  • Integrare queste linee guida con la valutazione dei rischi aziendale prevista dal D.Lgs. 81/2008, aggiornandola periodicamente.
  • Adattare le misure al tipo di balle utilizzate (rotoballe, balle quadre), alle dimensioni e al contesto di stoccaggio (fienile chiuso, area scoperta).
  • Coordinare le misure con quelle relative alla prevenzione incendi, dato che l’umidità e la fermentazione del fieno possono generare autocombustione.
  • Tenere conto delle linee guida e buone pratiche elaborate da INAIL e dalle Regioni, anche quando non espressamente vincolanti, trattandosi di standard di diligenza utili a dimostrare l’adozione di “tutte le misure idonee” ex art. 2050 c.c.

 

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