Marmettola delle Apuane – un pericolo silenzioso

La morte di Aldo Gullotti, raccontata nell’articolo “Aldo Gullotti muore schiacciato dalle lastre di marmo”, è il volto più immediato di un distretto che continua a mietere vittime. Il 5 agosto 2026 Gullotti, 44 anni, è morto alla ditta Santucci di Avenza, Carrara, schiacciato da lastre di marmo. Quel caso emblematico richiama il rischio meccanico visibile delle lavorazioni; ma nelle cave e nelle segherie apuane opera anche un pericolo meno appariscente, chimico-ambientale e quotidiano: la marmettola, il “veleno bianco” che può pericolosamente alterare acque, ecosistemi e condizioni di lavoro.

Cos’è la marmettola

La marmettola è la polvere finissima di carbonato di calcio prodotta dall’estrazione e dalla lavorazione del marmo nelle cave delle Alpi Apuane. Quando viene trascinata dalle acque meteoriche o dai reflui di lavorazione, si deposita nei torrenti, penetra nei sistemi carsici e rende bianco un territorio che, dietro l’immagine commerciale della pietra pregiata, mostra una fragilità ambientale strutturale. Non si tratta di un fenomeno episodico: la continuità delle attività estrattive e l’elevata permeabilità del massiccio trasformano ogni insufficiente contenimento in un rischio diffuso.

Il “Progetto Cave” di ARPAT, sviluppato tra il 2017 e il 2019, ha fotografato una situazione preoccupante: i controlli hanno evidenziato “una diffusa illegalità” e “un consistente numero di sanzioni amministrative e di notizie di reato”, secondo quanto riferito da altreconomia.it.

Il dato sui controlli è altrettanto significativo: nel 2018 soltanto 18 cave su 60 risultavano aver ricevuto un “controllo regolare”. La lacuna nella vigilanza si traduce in una pressione ambientale che non resta confinata al piazzale di cava.

Gli episodi degli anni successivi rendono visibile il problema. Nel novembre 2022 la sorgente del Frigido a Forno, nel territorio di Massa, è diventata bianca e l’erogazione dell’acqua è stata sospesa per dieci giorni, come riportato da altreconomia.it.

Nel 2023 le immagini del Carrione bianco sono arrivate al Ministero dell’Ambiente, che ha chiesto all’ISPRA di valutare l’eventuale configurabilità di un danno ambientale. Nel 2024 ARPAT ha poi sottoscritto con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze un accordo per studiare l’inquinamento da marmettola negli acquiferi carsici apuani, finanziato dalla Regione Toscana: segnale, questo, di una criticità ormai riconosciuta anche sul piano istituzionale.

Effetti ambientali: fiumi, grotte e acquiferi avvelenati

Nei corsi d’acqua la marmettola provoca un intorbidimento persistente e agisce come una coltre fisica.

Può soffocare la fauna bentonica, ridurre l’ossigenazione, formare strati impermeabili e asfittici sul fondo e occludere gli interstizi del substrato usati dai macroinvertebrati bentonici come rifugio e luogo di alimentazione. Come illustra scintilena.com, non è quindi una semplice alterazione cromatica: è una trasformazione delle condizioni materiali che rendono possibile la vita fluviale.

Il rischio aumenta negli Apuani per la natura carsica del sottosuolo. Le acque viaggiano rapidamente in fratture, inghiottitoi e condotti, spesso senza una filtrazione efficace e con capacità di autodepurazione scarsissima. Se la marmettola raggiunge questi percorsi, sedimenta nei condotti sotterranei, riduce la circolazione idrica e l’ossigenazione dei microhabitat e può interrompere la catena trofica degli ecosistemi di grotta.

La vulnerabilità non riguarda dunque soltanto il tratto di torrente immediatamente a valle della cava, ma la rete sotterranea che alimenta sorgenti e captazioni.

Le conseguenze investono anche il servizio idrico: la presenza di fini calcarei crea criticità per la distribuzione acquedottistica e può imporre sospensioni o interventi di trattamento. ARPAT documenta effetti “notevoli” sulla comunità macrobentonica del Carrione e del Frigido, tanto in termini di diversità quanto di abbondanza, secondo la ricostruzione di scintilena.com. È un indicatore biologico importante: dove diminuiscono le comunità sensibili, il corso d’acqua perde resilienza e qualità ecologica.

La marmettola è un rifiuto e va gestita come tale

La marmettola è classificata come rifiuto da raccogliere e gestire secondo i codici europei dei rifiuti delle attività estrattive. La sua apparente “naturalità” mineralogica non autorizza dispersioni: ciò che conta è la provenienza dal processo produttivo, la modalità di gestione e l’idoneità a provocare contaminazione o alterazione ambientale. La Legge regionale Toscana n. 35/2015 prevede obblighi specifici per il contenimento dell’inquinamento da marmettola nelle cave apuane, compresa la possibilità di imporre prescrizioni idonee a impedirne l’infiltrazione nelle fratture carsiche, come evidenziato da snpambiente.it e scintilena.com.

Sul piano penale, l’art. 256, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale) punisce chi abbandona o deposita in modo incontrollato rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee.

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Quando le condotte sono commesse da titolari di imprese o responsabili di enti, si applicano le pene del comma 1: arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro per rifiuti non pericolosi.

Se il fatto comporta pericolo per le acque o per un ecosistema, il comma 1-bis prevede la reclusione da uno a cinque anni.

L’art. 240 del medesimo decreto fornisce inoltre le nozioni di inquinamento diffuso, bonifica e ripristino ambientale, categorie che possono entrare in gioco nei casi di sedimentazione negli acquiferi.

La giurisprudenza valorizza il superamento delle prescrizioni autorizzative e il mero abbandono del rifiuto come condotte idonee a integrare l’illecito.

In altri termini, non occorre attendere che un torrente diventi bianco per riconoscere la violazione: la prevenzione deve operare a monte, nella corretta captazione, raccolta e gestione del materiale.

Dall’ambiente ai polmoni dei lavoratori

Per i consumatori di acqua la marmettola, essendo costituita prevalentemente da carbonato di calcio, non è generalmente considerata un rischio sanitario diretto grave. Il suo impatto resta però fortemente inquinante sotto il profilo biologico ed ecologico, come sottolinea scintilena.com.

Ben diversa è la prospettiva di chi lavora nelle cave e nelle segherie: le polveri di marmo possono contenere silice cristallina libera, in particolare quarzo, classificata dalla IARC come cancerogena di gruppo 1 per i lavoratori esposti.

L’inalazione prolungata può causare silicosi, patologia professionale cronica, progressiva e irreversibile.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 impone all’art. 223 una valutazione specifica dei rischi da agenti chimici pericolosi, considerando proprietà dell’agente, livello, modo e durata dell’esposizione, nonché valori limite di esposizione professionale.

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L’art. 224 esige l’eliminazione o la riduzione al minimo del rischio mediante misure organizzative, riduzione dei lavoratori esposti, misure igieniche e riduzione dei tempi di esposizione. Per gli agenti cancerogeni, quale la silice cristallina, l’art. 236 richiede una valutazione ancora più puntuale: stato di aggregazione polverulento, vie di assorbimento e misure preventive devono risultare nel DVR.

A presidio di questi obblighi opera l’art. 2087 c.c.: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Non basta quindi una protezione formale. Servono aspirazione e abbattimento delle polveri, manutenzione, procedure, formazione, DPI adeguati, sorveglianza sanitaria e verifica dell’effettiva esposizione.

Il datore risponde anche per le polveri

La Corte di cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza n. 23673 del 22 agosto 2025, ha ribadito che, in tema di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. per danno alla salute da esposizione a polveri, il superamento dei valori limite di esposizione (TLV) è privo di rilievo decisivo nella ricostruzione della colpa. Quest’ultima va individuata alla luce delle norme sull’igiene del lavoro e sulla prevenzione dalle polveri di qualsiasi specie.

La rilevanza causale attiene piuttosto all’intensità delle dosi accumulate nell’organismo in ragione della durata dell’esposizione: la malattia è dose-dipendente.

La stessa ordinanza richiama espressamente l’art. 21 del D.P.R. n. 303 del 1956, diretto a proteggere dall’inalazione di polveri di qualsiasi specie della cui esistenza e nocività si debba avere conoscenza. Con l’ordinanza n. 4084 del 17 febbraio 2025, la Cassazione civile, Sezione lavoro, ha inoltre affermato che non è necessaria la prevedibilità dello specifico evento dannoso concretamente verificatosi: è sufficiente la “potenziale idoneità della condotta a provocare un danno grave alla salute”.

Per liberarsi da responsabilità, il datore deve provare le misure di prevenzione e informazione concretamente adottate.

L’ordinanza n. 18044 del 3 luglio 2025, anch’essa della Sezione lavoro, si colloca nel medesimo percorso sulla responsabilità per esposizione a polveri e sul nesso causale dose-dipendente. Trasposti nelle cave e nelle segherie, questi principi sono netti: il datore che ometta nel DVR la valutazione del rischio da silice, non fornisca DPI efficaci o non riduca i tempi di esposizione può rispondere contrattualmente ex art. 2087 c.c. e, quando ricorrano gli elementi del fatto, penalmente per lesioni o omicidio colposo.

Il rispetto nominale di una soglia non sostituisce una prevenzione reale.

Scarico dei costi sulla comunità

Il collegamento con la morte di Aldo Gullotti è inevitabile. Il distretto lapideo apuo-versiliese è il primo polo mondiale per l’estrazione e la lavorazione del marmo: produce circa un milione di tonnellate di marmo grezzo all’anno e registra un export di pietre ornamentali stabilmente superiore a 2 miliardi di euro annui.

Eppure il valore che resta al territorio appare sproporzionato rispetto al costo ambientale e sociale.

Il professor Paolo Pileri, del Politecnico di Milano, ha denunciato che per ogni tonnellata di marmo rimangono al territorio circa 25 euro, a fronte di prezzi di vendita compresi fra 800 e 8.000 euro, come riferisce altreconomia.it.

La frase di Alberto Grossi del Gruppo d’Intervento Giuridico è una sintesi severa: “Anche se dal punto di vista giudiziario non vengono individuati i responsabili, il danno ambientale è accertato. L’unica strada è fermare le attività”. È una posizione radicale, ma richiama una domanda non eludibile sulla proporzione tra produzione, controlli e riparazione del danno.

La marmettola non è soltanto un problema ambientale: è la rappresentazione materiale di un sistema di esternalizzazione dei costi. I profitti vengono privatizzati; il danno alle acque, agli ecosistemi, ai polmoni dei lavoratori e alle famiglie che perdono i propri cari viene scaricato sulla collettività. Il bianco del marmo, in questa prospettiva, non è solo eccellenza: può diventare il colore di una responsabilità rimossa.

Fonti

  • it, “Aldo Gullotti muore schiacciato dalle lastre di marmo”.
  • it, approfondimenti sul Progetto Cave ARPAT, sugli episodi del Frigido e del Carrione e sulle dichiarazioni di Paolo Pileri e Alberto Grossi.
  • com, approfondimenti sugli effetti della marmettola su corsi d’acqua, ecosistemi carsici, acquiferi e quadro di gestione.
  • it, notizia dell’accordo ARPAT–Università di Firenze e riferimenti alla normativa regionale toscana.
  • Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 240 e 256.
  • Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 223, 224 e 236; art. 2087 c.c.; D.P.R. n. 303/1956, art. 21.
  • civ., Sez. lavoro, ord. n. 4084 del 17 febbraio 2025; ord. n. 18044 del 3 luglio 2025; ord. n. 23673 del 22 agosto 2025.

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