La morte di Daniele Bellisari — così indicato dalle fonti giornalistiche disponibili, non “Bellissari” — richiama con drammatica evidenza il tema della sicurezza nei lavori in quota e dell’effettività delle misure di prevenzione nei cantieri. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 14 settembre 2026, in via Antonio Forni, a Ostia Ponente, durante lavorazioni di rifinitura esterna di una palazzina. Bellisari, 46 anni, residente a Cisterna di Latina, ha perso la vita dopo essere precipitato da un’altezza stimata in circa cinque metri; lascia la moglie e tre figli.
Secondo la ricostruzione resa nota dalla stampa, l’operaio si trovava insieme a un collega all’interno del cestello di un montacarichi collegato alla gru di un autocarro, tra il secondo e il terzo piano dell’edificio. Il braccio meccanico avrebbe improvvisamente ceduto: Bellisari è caduto al suolo, mentre il collega è riuscito ad aggrapparsi a una ringhiera o a una struttura dell’edificio ed è stato aiutato dai residenti, quindi trasportato all’ospedale G.B. Grassi per gli accertamenti sanitari.
Le autorità intervenute hanno avviato gli accertamenti. Sul posto risultano intervenuti i Carabinieri e gli ispettori dello Spresal dell’ASL Roma 3; il mezzo impiegato nelle lavorazioni sarebbe stato sequestrato per consentire le verifiche tecniche necessarie a ricostruire la dinamica, lo stato dell’attrezzatura e l’eventuale incidenza di fattori organizzativi o manutentivi. Proprio perché l’indagine è in corso, sarebbe improprio attribuire oggi colpe individuali o affermare che il cedimento sia dipeso da una specifica omissione. È però possibile chiarire quali sono, nell’ordinamento italiano, le responsabilità che in casi simili possono gravare sul datore di lavoro e sugli altri soggetti della sicurezza.
Il lavoro in quota e il rischio di caduta
I lavori eseguiti mediante cestelli, piattaforme o altri sistemi di sollevamento espongono i lavoratori a un rischio elevato: non solo la caduta dall’alto, ma anche l’instabilità della macchina, il guasto del sistema di sollevamento, il cedimento di componenti meccaniche, l’errato posizionamento del mezzo, l’urto contro strutture fisse e l’uso non conforme delle attrezzature.
Il riferimento normativo centrale è il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cioè il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’art. 111 stabilisce che, quando il lavoro temporaneo in quota non possa svolgersi in sicurezza da un luogo idoneo, il datore di lavoro deve scegliere l’attrezzatura più appropriata per garantire e mantenere condizioni sicure. La norma impone di dare priorità alle protezioni collettive rispetto a quelle individuali e richiede che attrezzatura, dimensioni, modalità di accesso e condizioni di impiego siano coerenti con la natura dell’opera, le sollecitazioni prevedibili e l’esigenza di una circolazione priva di rischi.
Non basta, dunque, che il cantiere disponga formalmente di un cestello o di una gru. Occorre accertare se quell’attrezzatura fosse adeguata alle lavorazioni, alla quota, al numero di persone trasportate, ai carichi, alla conformazione dell’edificio, alle condizioni del terreno e alle manovre previste. L’art. 111 impone inoltre di predisporre misure idonee a minimizzare i rischi insiti nell’attrezzatura utilizzata e, quando necessario, dispositivi di protezione contro le cadute dotati di configurazione e resistenza tali da evitarle o arrestarle, limitando per quanto possibile le lesioni conseguenti.
In un’inchiesta come quella relativa alla morte di Bellisari, assumono pertanto rilievo le caratteristiche tecniche del mezzo, la documentazione relativa alla sua manutenzione, le verifiche periodiche, le istruzioni del fabbricante, l’eventuale presenza di difetti, il rispetto dei limiti di impiego e la corretta installazione nel luogo di lavoro. Sono verifiche che dovranno essere svolte dagli investigatori e dai consulenti tecnici, non dalla cronaca; ma costituiscono il nucleo concreto dell’accertamento di prevenzione.
Il dovere del datore di lavoro: non una formalità, ma un obbligo di organizzazione
L’obbligo di tutela del datore di lavoro non nasce soltanto dal Testo unico. L’art. 2087 del Codice civile impone all’imprenditore di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che, in base alla particolarità del lavoro, all’esperienza e alla tecnica, siano necessarie a proteggere l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. È una disposizione di portata generale che integra la normativa specifica e orienta l’interpretazione degli obblighi di sicurezza.
In termini pratici, il datore di lavoro deve costruire un sistema prevenzionistico realmente funzionante. Questo significa valutare i rischi, scegliere macchine e procedure adeguate, nominare e coordinare le figure della prevenzione, mettere a disposizione dispositivi efficaci, garantire informazione e addestramento, controllare che le regole siano rispettate e intervenire quando emergano carenze o pericoli.
La sicurezza, infatti, non coincide con la mera produzione di documenti. Il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve individuare concretamente i pericoli presenti nell’attività e tradursi in misure organizzative e tecniche idonee a eliminarli o ridurli. Secondo la ricostruzione dottrinale richiamata dalla ricerca, il DVR mappa i rischi presenti nell’azienda e definisce un piano di prevenzione e protezione; la relativa attività di valutazione è attribuita al datore di lavoro e non può essere trattata come un adempimento meramente cartolare.
Nel caso di lavorazioni in quota con un cestello, le domande essenziali sono molteplici: il rischio di caduta era stato adeguatamente valutato? Il piano operativo di sicurezza prevedeva la lavorazione concreta? Il mezzo era appropriato? Erano previsti e utilizzati idonei sistemi anticaduta? I lavoratori avevano ricevuto istruzioni operative comprensibili e specifiche? Vi era un preposto incaricato di verificare sul posto le condizioni di sicurezza? Le attività erano compatibili con le condizioni meteo e con lo stato del cantiere? L’attrezzatura era oggetto di manutenzione e controlli tracciati?
Le risposte non possono essere presunte né anticipate. Tuttavia, se dovessero emergere omissioni su tali profili e fosse dimostrato il loro nesso causale con l’evento, esse potrebbero costituire il fondamento di responsabilità del datore di lavoro o di altri garanti della sicurezza.
Attrezzature, manutenzione e formazione: gli accertamenti decisivi
L’art. 71 del decreto legislativo n. 81/2008 prevede obblighi particolarmente stringenti per le attrezzature di lavoro. Quando il loro impiego richieda conoscenze o responsabilità specifiche in ragione dei rischi connessi, il datore di lavoro deve riservarne l’uso ai lavoratori incaricati che abbiano ricevuto informazione, formazione e addestramento adeguati; per manutenzione, riparazioni e trasformazioni, devono operare persone specificamente qualificate.
La stessa disposizione impone controlli iniziali dopo l’installazione e prima della messa in servizio, nonché dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o luogo di impianto, ove la sicurezza dipenda dalle condizioni di installazione. Stabilisce inoltre controlli periodici per le attrezzature soggette a deterioramento e verifiche straordinarie dopo eventi eccezionali, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti o prolungata inattività. I controlli devono accertare il buono stato di conservazione e l’efficienza dell’attrezzatura ai fini della sicurezza, essere eseguiti da persona competente e risultare da documentazione scritta conservata a disposizione degli organi di vigilanza.
È su questo terreno che l’indagine sul mezzo sequestrato assume un’importanza centrale. Se il braccio meccanico abbia realmente ceduto, come riportato dalle prime notizie, occorrerà stabilire quale componente sia venuto meno, se vi fossero segnali pregressi di malfunzionamento, se le manutenzioni fossero state eseguite correttamente, se i controlli fossero aggiornati e se il mezzo fosse impiegato entro i limiti tecnici previsti. Le prime notizie di cronaca non consentono di rispondere a tali interrogativi e non autorizzano alcuna conclusione anticipata; ma essi definiscono il perimetro tecnico della verifica.
La formazione non può essere generica. L’art. 73 del Testo unico richiede che i lavoratori incaricati dell’uso di ogni attrezzatura ricevano le informazioni e le istruzioni necessarie sulle condizioni di utilizzo e sulle situazioni anormali prevedibili. Per le attrezzature che comportano rischi specifici, occorrono formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, diretti a consentirne l’uso idoneo e sicuro, anche rispetto ai rischi per terzi. In altre parole, un attestato formativo, se esistente, non esaurisce il problema: occorre verificare se l’addestramento fosse effettivo, aggiornato, riferito al mezzo concretamente usato e recepito nell’organizzazione quotidiana del lavoro.
Vigilanza, deleghe e ruolo delle altre figure del cantiere
La responsabilità prevenzionistica non si esaurisce con la consegna di dispositivi o istruzioni. Il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia: deve anche vigilare sulla persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigere il rispetto delle regole cautelari. La Corte di cassazione ha affermato che tale dovere comprende il controllo sull’effettiva osservanza dei presidi antinfortunistici da parte dei lavoratori.
Naturalmente, in un cantiere possono essere coinvolti più soggetti: datore di lavoro dell’impresa esecutrice, dirigenti, preposti, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, committente, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, noleggiatore del mezzo o altre imprese. Le responsabilità non sono automatiche e vanno definite in base ai poteri effettivamente esercitati, alle competenze attribuite, alla concreta ingerenza nelle lavorazioni e al contributo causale di ciascuna condotta.
Il coordinatore per l’esecuzione, ad esempio, non sostituisce il datore di lavoro nell’organizzazione quotidiana delle singole operazioni. Tuttavia, la sua funzione di alta vigilanza riguarda la configurazione generale delle lavorazioni e i rischi interferenziali; di fronte a violazioni gravi ed evidenti, direttamente percepite, può essere tenuto a segnalare le irregolarità e a sospendere le lavorazioni fino alla verifica degli adeguamenti necessari. Anche il committente può assumere responsabilità quando la sua condotta abbia inciso causalmente sull’evento, considerando la scelta dell’impresa, la specificità dei lavori, l’eventuale ingerenza e la riconoscibilità immediata di situazioni pericolose.
L’eventuale imprudenza del lavoratore non libera automaticamente il datore di lavoro
Nei procedimenti per infortuni mortali, una delle difese ricorrenti consiste nell’attribuire l’evento a una condotta imprudente del lavoratore. È un profilo che deve essere esaminato con rigore, ma che non può diventare una scorciatoia per ridurre il problema della sicurezza a un errore individuale.
La giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nel precisare che la condotta del lavoratore interrompe il nesso causale soltanto quando attivi un rischio eccentrico o esorbitante rispetto all’area di rischio che il garante era tenuto a governare. Non basta che il comportamento sia imprudente o contrario a una regola: deve essere radicalmente estraneo alle mansioni assegnate oppure ontologicamente lontano dalle prevedibili imprudenze connesse all’esecuzione del lavoro.
La Cassazione penale, Sezione IV, sentenza 19 luglio 2024, n. 29323, ha ribadito che un comportamento negligente del lavoratore, pur tenuto nell’espletamento delle mansioni affidate, non è “abnorme” se il datore di lavoro non abbia prima adottato le cautele necessarie a governare anche il rischio di comportamenti imprudenti. Solo dopo l’adempimento effettivo degli obblighi prevenzionistici può assumere rilievo interruttivo una condotta realmente estranea all’area del rischio lavorativo.
Lo stesso principio è stato riaffermato dalla Cassazione penale, Sezione IV, sentenza 17 marzo 2025, n. 10460: un comportamento anche avventato del dipendente non esclude la responsabilità quando l’evento sia riconducibile alla mancanza o insufficienza delle cautele che avrebbero potuto neutralizzarne il rischio; in particolare, la condotta del lavoratore non assume efficacia interruttiva se il sistema di sicurezza predisposto dal datore presenta criticità. Perciò, nell’eventuale procedimento relativo alla morte di Bellisari, non basterebbe dimostrare una possibile disattenzione dell’operaio: sarebbe necessario verificare prima l’adeguatezza complessiva del sistema di prevenzione.

