Paolo Roccoli muore schiacciato dalla spazzatrice

Roma, 24 luglio 2026. Un’altra morte sul lavoro che poteva essere evitata. Paolo Roccoli, 47 anni, ha perso la vita nel piazzale della ditta per cui lavorava, alla Romanina, periferia sud-est di Roma. Stava riparando una macchina spazzatrice quando il mezzo — sollevato per un guasto — si è improvvisamente ribaltato, travolgendolo e schiacciandolo. A trovarlo privo di sensi sono stati i colleghi. Il personale del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e gli ispettori del lavoro sono intervenuti sul posto. La Procura ha aperto un’inchiesta.

Una dinamica tragica e, purtroppo, tutt’altro che insolita: la fase di manutenzione e riparazione dei macchinari è statisticamente una delle più esposte al rischio di infortunio mortale nei luoghi di lavoro. Eppure, proprio in questi momenti, la normativa impone al datore di lavoro le cautele più stringenti.

La dinamica dell’incidente: cosa può essere andato storto

Dalle prime ricostruzioni, la macchina spazzatrice era stata sollevata per consentire interventi di riparazione. Non si esclude che durante l’operazione il macchinario si sia ribaltato improvvisamente.

Scenari di questo tipo si verificano quando mancano o vengono omessi i cosiddetti sistemi di bloccaggio e messa in sicurezza del mezzo durante la manutenzione: cavalletti di sicurezza, cunei di blocco, dispositivi di fermo idraulico, procedure di lockout/tagout (blocco delle energie residue). L’assenza o l’inadeguatezza di uno solo di questi presidi può essere sufficiente a trasformare un intervento ordinario in una tragedia.

Il quadro normativo: gli obblighi che la legge impone al datore di lavoro

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è il pilastro normativo di riferimento. Le sue disposizioni non lasciano margini di ambiguità.

L’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce precisi obblighi del datore di lavoro in materia di attrezzature di lavoro: le verifiche e i controlli sulle attrezzature devono essere effettuati da persona competente e i risultati devono essere riportati per iscritto e conservati. Quando un’attrezzatura richiede — per il suo impiego, inclusa la manutenzione — conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai rischi specifici, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che solo i lavoratori incaricati e debitamente formati vi accedano. In altre parole: non si lascia un lavoratore a riparare una spazzatrice pesante senza procedure di sicurezza codificate, attrezzatura adeguata e formazione specifica.

L’art. 64 del D.Lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a fare in modo che gli impianti e i dispositivi — comprese le macchine operatrici — vengano sottoposti a regolare manutenzione e che qualsiasi difetto suscettibile di pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori venga eliminato il prima possibile. L’incidente alla Romanina dovrà essere letto anche alla luce di questi obblighi: la macchina era in condizioni tali da richiedere riparazione urgente? Erano state adottate le procedure di messa in sicurezza prima dell’intervento?

A completare il quadro è l’art. 2087 del Codice Civile, norma di chiusura del sistema di protezione del lavoratore, che impone all’imprenditore di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. La giurisprudenza ha chiarito che questa disposizione ha una portata molto ampia e che la sua violazione è di per sé sufficiente a configurare a carico del datore di lavoro una responsabilità per colpa specifica.

La responsabilità penale: omicidio colposo aggravato

Sul piano penale, la morte di un lavoratore durante l’attività lavorativa per omessa adozione delle misure antinfortunistiche espone il datore di lavoro — e, se del caso, i soggetti delegati alla sicurezza — al reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica (art. 589, co. 2 c.p.), con pene sensibilmente più severe rispetto all’ipotesi base.

La Cassazione penale, Sez. IV ha consolidato in anni di giurisprudenza un orientamento rigoroso. Con la sentenza n. 5187 del 10 febbraio 2025, la Suprema Corte ha confermato la condanna di un datore di lavoro che aveva messo a disposizione del lavoratore un macchinario privo dei necessari presidi di sicurezza, ritenendo irrilevante che il rischio non fosse stato correttamente valutato nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). Con la sentenza n. 37487 del 14 settembre 2023, la Cassazione ha ribadito che il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio occorso, confermando altresì la condanna del presidente del consiglio di amministrazione di una società per un infortunio causato dalla mancata manutenzione dei macchinari.

Un punto giuridico di grande rilevanza pratica riguarda il tentativo difensivo di addossare la responsabilità al comportamento del lavoratore. La Cassazione, con la sentenza n. 16356 del 6 maggio 2026, ha ribadito con estrema chiarezza che il datore di lavoro può invocare l’imprevedibilità o l’abnormità del comportamento del lavoratore — e quindi indicarlo come causa sopravvenuta idonea a escludere il nesso causale — soltanto qualora sia in grado di provare in modo certo e irrefutabile di avere fatto tutto ciò che la legge gli impone in materia antinfortunistica. In assenza di tale prova, la responsabilità penale rimane intatta.

Inoltre, la sentenza n. 23318 del 23 giugno 2025 ha confermato la condanna in un caso in cui il DVR stesso indicava l’obbligo di proteggere con carter le parti in movimento di un macchinario, obbligo poi disatteso nella realtà operativa: la sola difformità tra la valutazione scritta e la sicurezza effettivamente garantita ha costituito prova di responsabilità.

La responsabilità civile e il risarcimento del danno: cosa spetta alla famiglia di Paolo Roccoli

La morte di un lavoratore per infortunio sul lavoro attiva un sistema risarcitorio articolato su più livelli, che i familiari della vittima hanno il diritto di attivare parallelamente.

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Il ruolo dell’INAIL e il danno differenziale

L’INAIL eroga automaticamente ai superstiti (coniuge, figli, genitori a carico) una rendita ai superstiti in percentuale della retribuzione percepita dal lavoratore deceduto. Tuttavia — ed è questo il punto cruciale che molte famiglie non conoscono — l’assicurazione INAIL non esonera completamente il datore di lavoro dalla responsabilità civile.

L’art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 stabilisce che l’esonero dalla responsabilità civile è solo parziale: quando l’infortunio è dovuto a fatti o comportamenti imputabili al datore di lavoro costituenti reato perseguibile d’ufficio — come l’omicidio colposo aggravato — i familiari possono agire civilmente per ottenere il danno differenziale, ovvero la differenza tra il danno complessivamente subìto e quanto già corrisposto dall’INAIL. In questi casi, l’onere per chi agisce in giudizio è di allegare l’infortunio, la responsabilità del datore per un reato perseguibile d’ufficio e indicarne gli elementi costitutivi.

Il danno iure proprio dei familiari: la perdita del rapporto parentale

I congiunti più prossimi — coniuge, figli, genitori, fratelli conviventi — hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, che comprende il danno da perdita del rapporto parentale: la sofferenza per la privazione definitiva di una persona cara, il vuoto affettivo, la compromissione dell’identità familiare. Questo danno viene liquidato in via equitativa dai giudici, spesso con riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano, che costituiscono il parametro di riferimento nazionale più diffuso.

Il danno iure hereditatis: il danno terminale

Gli eredi di Paolo Roccoli possono agire anche per il risarcimento del danno terminale, trasmissibile iure hereditatis, che si produce nell’intervallo di tempo tra l’evento lesivo e la morte. Questo danno ha due componenti: una biologica (la lesione dell’integrità psicofisica nelle more della sopravvivenza) e una morale catastrofale (la sofferenza psichica della vittima che percepisce la propria morte imminente).

La Cassazione civile, con sentenza n. 26749 del 5 ottobre 2025, ha ribadito che per la liquidazione del danno non patrimoniale iure hereditatis il parametro delle Tabelle di Milano rappresenta uno strumento equo e corretto, e ha chiarito il rapporto tra le somme risarcitorie e le rendite erogate dall’INAIL ai fini dello scomputo. Il danno biologico terminale — anche in caso di sopravvivenza brevissima — viene calcolato in via equitativa, con parametri che la giurisprudenza ha progressivamente affinato.


Il procedimento: come agiscono concretamente i familiari

Sul piano pratico, i familiari di Paolo Roccoli possono:

  • Costituirsi parte civile nel procedimento penale avviato dalla Procura, per ottenere il risarcimento del danno direttamente in sede penale, con il vantaggio di sfruttare le risultanze delle indagini degli ispettori del lavoro e dei carabinieri.
  • Agire in sede civile con un’autonoma azione di risarcimento danni nei confronti del datore di lavoro (e degli eventuali responsabili della sicurezza) per il danno differenziale rispetto a quanto erogato dall’INAIL.
  • Richiedere all’INAIL l’immediata attivazione della rendita ai superstiti, indipendentemente dall’esito del processo.

È indispensabile affidarsi tempestivamente a un legale specializzato in infortuni sul lavoro, che possa monitorare le indagini penali, raccogliere la documentazione (DVR, registro manutenzioni, contratti di appalto eventualmente coinvolti, attestati di formazione del lavoratore) e costruire la strategia risarcitoria più efficace.

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